In sintesi. La bancarotta è il complesso di reati che colpisce l’imprenditore (e gli amministratori di società) che, in caso di apertura di una procedura concorsuale, abbiano posto in essere condotte pregiudizievoli per i creditori. La disciplina storica è contenuta negli artt. 216-227 della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942), tuttora applicabile alle procedure pregresse; per le procedure aperte dal 15 luglio 2022 le fattispecie sono confluite negli artt. 322 ss. del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs 14/2019).
In breve
- La bancarotta fraudolenta (art. 216 L.Fall.) punisce condotte di distrazione, occultamento, dissipazione o falsificazione contabile poste in essere dall’imprenditore dichiarato fallito o assoggettato a liquidazione giudiziale.
- La bancarotta semplice (art. 217 L.Fall.) punisce condotte colpose o gravemente imprudenti — operazioni manifestamente imprudenti, ritardo nella richiesta di procedura, irregolarità contabili.
- La bancarotta impropria (artt. 223 e 224 L.Fall., oggi artt. 329 e 330 CCII) si applica ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite o in liquidazione giudiziale.
- Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022) ha riorganizzato il sistema concorsuale: le norme penali sulla bancarotta sono ora collocate agli artt. 322 ss. CCII (art. 322 bancarotta fraudolenta, già art. 216 L.Fall.; art. 323 bancarotta semplice, già art. 217; art. 329 fatti di bancarotta fraudolenta degli amministratori, già art. 223), con sostanziale continuità delle fattispecie.
- Pena bancarotta fraudolenta: reclusione da tre a dieci anni; aumento fino a un terzo se i fatti sono più d’uno e fino alla metà in caso di danno di rilevante gravità (art. 219 L.Fall. / art. 326 CCII); pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale e dell’incapacità a esercitare uffici direttivi fino a dieci anni, oltre alle pene accessorie generali del codice penale (tra cui l’interdizione dai pubblici uffici, perpetua in caso di condanna a pena non inferiore a cinque anni).
- La difesa si gioca su qualificazione giuridica, ricostruzione contabile, elemento soggettivo, perimetro temporale delle condotte.
Definizione: cos’è la bancarotta
La bancarotta è un reato proprio dell’imprenditore (commerciale, individuale o collettivo) — e, nella forma “impropria”, degli amministratori e degli altri esponenti di società — che presuppone l’apertura di una procedura concorsuale (storicamente il fallimento; oggi, dopo il D.Lgs 14/2019, la liquidazione giudiziale). La sentenza di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale è elemento del reato (condizione obiettiva di punibilità secondo l’orientamento oggi prevalente in Cassazione, elemento costitutivo per altra parte della dottrina).
Le condotte tipiche sono di due famiglie: la bancarotta patrimoniale colpisce la distrazione, l’occultamento, la dissipazione, la distruzione o la dissimulazione dei beni dell’impresa; la bancarotta documentale colpisce la sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. A queste si affianca la bancarotta preferenziale, che punisce i pagamenti effettuati o le garanzie costituite a favore di taluni creditori in pregiudizio degli altri.
La riforma del 2019: il Codice della crisi d’impresa
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs 14/2019, adottato in attuazione della legge delega n. 155/2017 e poi modificato dal D.Lgs 83/2022 per recepire la Direttiva (UE) 2019/1023) ha sostituito la Legge Fallimentare del 1942. La procedura ha cambiato nome — non più “fallimento” ma liquidazione giudiziale — e sono stati introdotti strumenti di composizione negoziata della crisi e di emersione anticipata della crisi. L’entrata in vigore, originariamente prevista per il 2020 e poi più volte differita, è infine avvenuta il 15 luglio 2022; il testo è stato integrato dai decreti correttivi (D.Lgs 147/2020, D.Lgs 83/2022, D.Lgs 136/2024). Sul piano penale le norme sulla bancarotta sono collocate agli artt. 322-347 CCII: in particolare l’art. 322 (bancarotta fraudolenta, già art. 216 L.Fall.), l’art. 323 (bancarotta semplice, già art. 217) e l’art. 329 (fatti di bancarotta fraudolenta degli amministratori, già art. 223).
Sul piano penale, il legislatore ha sostanzialmente trasposto le fattispecie storiche della L.Fall., aggiornandone i riferimenti terminologici. La giurisprudenza continua tuttavia a richiamare gli articoli della L.Fall. per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del CCII e per i procedimenti aperti sotto il vecchio regime. Lo studio segue entrambi i corpi normativi a seconda della collocazione temporale dei fatti.
Riferimenti normativi
- R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), artt. 216-227 — bancarotta fraudolenta, semplice, impropria, preferenziale, ricorso abusivo al credito, denuncia di creditori inesistenti (applicabile ai fallimenti dichiarati e alle procedure aperte su ricorsi depositati prima del 15 luglio 2022).
- Art. 216 L.Fall. — bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
- Art. 217 L.Fall. — bancarotta semplice.
- Art. 223 L.Fall. — bancarotta fraudolenta impropria (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori).
- Art. 224 L.Fall. — bancarotta semplice impropria.
- Artt. 218 e 225 L.Fall. — ricorso abusivo al credito (dell’imprenditore e, rispettivamente, di amministratori e direttori generali).
- Artt. 220 e 226 L.Fall. — denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze (del fallito e, rispettivamente, di amministratori, direttori generali e liquidatori).
- Art. 227 L.Fall. — reati dell’institore.
- D.Lgs 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) — nuova disciplina concorsuale; norme penali sulla bancarotta agli artt. 322 ss. (art. 322 = ex art. 216 L.Fall.; art. 323 = ex art. 217; art. 325 = ex art. 218; art. 326 = ex art. 219; art. 327 = ex art. 220; art. 329 = ex art. 223; art. 330 = ex art. 224; art. 341 = concordato preventivo e accordi, ex art. 236).
- Direttiva (UE) 2019/1023 — quadri di ristrutturazione preventiva.
- D.Lgs 231/2001 — la bancarotta non è, di per sé, reato presupposto della responsabilità dell’ente: il catalogo degli artt. 24 ss. non la contempla. La responsabilità 231 può però emergere in via mediata quando alla distrazione fallimentare si accompagnano reati presupposto (in particolare riciclaggio e autoriciclaggio, art. 25-octies).
Le condotte tipiche di bancarotta
La materia è articolata: il legislatore presidia sia condotte dolose finalizzate al pregiudizio dei creditori, sia condotte gravemente imprudenti.
Bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 co. 1 n. 1 L.Fall.)
Punisce l’imprenditore dichiarato fallito che ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni, ovvero — allo scopo di recare pregiudizio ai creditori — esposto o riconosciuto passività inesistenti. È la fattispecie più frequente nelle aule penali. Esempi tipici: trasferimenti di beni a società di comodo, prelievi non giustificati di cassa, vendite a prezzi non congrui a parti correlate, addebiti per consulenze inesistenti.
Bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 co. 1 n. 2 L.Fall.)
Punisce chi ha sottratto, distrutto o falsificato i libri e le altre scritture contabili, ovvero le ha tenute “in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”. La giurisprudenza ha precisato che la condotta può essere generale (impossibilità di ricostruzione globale) o specifica (impedimento alla ricostruzione di singole vicende), con conseguenze pratiche sull’elemento soggettivo richiesto.
Bancarotta preferenziale (art. 216 co. 3 L.Fall.)
Punisce l’imprenditore che, prima o durante la procedura, ha eseguito pagamenti o simulato titoli di prelazione a favore di taluni creditori in pregiudizio degli altri. Tipicamente contestata in relazione al periodo “sospetto” precedente la dichiarazione di fallimento.
Bancarotta semplice (art. 217 L.Fall.)
Punisce condotte di grave imprudenza o di mera colpa: operazioni manifestamente imprudenti, spese personali eccessive rispetto alla condizione economica, omessa richiesta della propria dichiarazione di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) in casi di insolvenza palese, irregolarità nella tenuta delle scritture contabili non finalizzate all’inganno. È fattispecie residuale rispetto alla fraudolenta.
Bancarotta impropria (artt. 223 e 224 L.Fall.)
Si applica ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori delle società dichiarate fallite (o assoggettate a liquidazione giudiziale). L’art. 223 estende le condotte dell’art. 216 e prevede inoltre due ipotesi specifiche: l’aver cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società e la commissione di reati societari (artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2634 c.c.) che abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto.
Ricorso abusivo al credito e denuncia di creditori inesistenti (artt. 218 e 220 L.Fall.; artt. 325 e 327 CCII)
Fattispecie meno frequenti ma autonome. La prima punisce chi ricorre o continua a ricorrere al credito dissimulando il proprio dissesto. La seconda colpisce il fallito che, nell’elenco nominativo dei creditori, denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l’esistenza di altri beni. Le corrispondenti ipotesi per amministratori e direttori generali sono agli artt. 225 e 226 L.Fall.
Le pene per bancarotta
Bancarotta fraudolenta (art. 216 L.Fall. / art. 322 CCII). Reclusione da tre a dieci anni. Si applicano inoltre le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e dell’incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni: a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018, infatti, queste pene accessorie non hanno più durata fissa decennale ma sono commisurate dal giudice “fino a dieci anni”, secondo i criteri dell’art. 133 c.p. Se i fatti sono più d’uno la pena è aumentata fino a un terzo; se hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, fino alla metà; è prevista una diminuzione fino al terzo per il danno di speciale tenuità (art. 219 L.Fall. / art. 326 CCII).
Bancarotta semplice (art. 217 L.Fall.). Reclusione da sei mesi a due anni (art. 323 CCII), con le pene accessorie dell’inabilitazione e dell’incapacità a esercitare uffici direttivi fino a due anni.
Bancarotta preferenziale (art. 216 co. 3 L.Fall. / art. 322 co. 3 CCII). Reclusione da uno a cinque anni.
Bancarotta impropria. Per l’art. 223 (oggi art. 329 CCII) si applicano le pene previste dall’art. 216; per l’art. 224 (oggi art. 330 CCII) quelle dell’art. 217. La causazione del fallimento con dolo o per effetto di operazioni dolose e la bancarotta da reato societario sono punite con la reclusione da tre a dieci anni.
Pene accessorie e confisca. L’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità a esercitare uffici direttivi (fino a dieci anni) sono pene accessorie ricorrenti, cui si aggiungono quelle generali del codice penale. Sul piano patrimoniale è frequente il sequestro preventivo dei beni distratti; la confisca per equivalente non è prevista in via generale per i reati di bancarotta e la sua ammissibilità dipende dalla fattispecie e dagli eventuali reati concorrenti (ad esempio tributari), secondo una giurisprudenza non uniforme.
Responsabilità 231 dell’ente. La bancarotta in quanto tale non figura nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs 231/2001. La responsabilità dell’ente può però emergere in via mediata quando alle condotte distrattive si accompagnano reati presupposto effettivamente catalogati — in primis riciclaggio e autoriciclaggio (art. 25-octies) sui proventi della distrazione, o reati societari e tributari.
Le indagini per bancarotta: come si svolgono
L’innesco tipico del procedimento è la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (storicamente sentenza di fallimento), unitamente alla relazione del curatore (oggi liquidatore giudiziale) che segnala alla Procura le condotte penalmente rilevanti emerse dall’esame della contabilità e del patrimonio del fallito.
Le attività investigative tipiche includono: acquisizione integrale delle scritture contabili presso il curatore; consulenza tecnica della Guardia di Finanza o di un commercialista nominato dal PM sulla ricostruzione dei flussi e sulle distrazioni; escussione di dipendenti, fornitori e clienti come persone informate; sequestro preventivo dei beni distratti o delle somme pari al profitto; perquisizioni; intercettazioni quando vi siano gravi indizi di reato. Sul piano patrimoniale, il PM può chiedere il sequestro preventivo dei beni oggetto di distrazione e, quando concorrono reati per i quali è prevista, la confisca per equivalente.
L’attivazione tempestiva dello studio nella fase in cui inizia la procedura concorsuale è strategica: il dialogo con il curatore/liquidatore, la corretta documentazione delle operazioni anche risalenti, la ricostruzione contabile difensiva impostata da subito incidono sul successivo procedimento penale.
Strategie difensive nei procedimenti per bancarotta
La difesa nei procedimenti per bancarotta richiede la combinazione di competenze penalistiche, contabili e di diritto societario.
Qualificazione giuridica. Bancarotta fraudolenta, semplice, preferenziale, impropria hanno cornici sanzionatorie molto diverse. Operazioni inizialmente contestate come “distrazione” possono trovare qualificazione come “pagamento preferenziale” o come “operazione semplicemente imprudente”. La riqualificazione è terreno difensivo centrale.
Elemento soggettivo. Nella bancarotta fraudolenta serve il dolo specifico (intento di recare pregiudizio ai creditori) o generico a seconda dell’orientamento giurisprudenziale prevalente per la singola fattispecie. La distinzione tra dolo della distrazione e mera “scelta imprenditoriale rivelatasi sbagliata” è il punto critico in molti procedimenti.
Ricostruzione contabile. Il “buco” patrimoniale contestato dipende spesso da valutazioni discrezionali del curatore. Una consulenza tecnica difensiva può ricostruire le operazioni in chiave diversa, dimostrando la presenza di causali lecite per operazioni inizialmente classificate come distrattive, o la corretta tenuta della contabilità.
Perimetro temporale. Le condotte contestate spesso risalgono ad anni precedenti la procedura concorsuale. Il tempo intercorso, le scelte gestionali nel frattempo intervenute, le perdite di mercato non imputabili all’imputato sono elementi da ricostruire e valorizzare.
Pene accessorie a durata variabile. Con la sentenza n. 222/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la previsione di pene accessorie a durata fissa decennale per la bancarotta fraudolenta, sostituendola con il limite “fino a dieci anni” rimesso alla valutazione del giudice. Le Sezioni Unite (sent. n. 28910/2019) hanno chiarito che la durata va determinata secondo i criteri dell’art. 133 c.p.; la giurisprudenza di legittimità successiva ha ammesso la rideterminazione in sede esecutiva delle pene accessorie già applicate in misura fissa. Lo studio sfrutta questo terreno per impostare correttamente le richieste in sede di giudizio e di esecuzione.
Riti alternativi. Patteggiamento e abbreviato sono opzioni frequentemente valutate, con un bilancio costi-benefici che tiene conto del quadro probatorio, delle pene accessorie, dell’eventuale restituzione di somme al fallimento.
Aree affini e collegamenti
La bancarotta si intreccia con più aree del penale d’impresa. Reati tributari: la frode fiscale spesso precede e prepara il dissesto. White-collar crime: false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.) sono frequentemente contestate in concorso con la bancarotta impropria. Riciclaggio e autoriciclaggio: il reimpiego dei beni distratti integra autonoma fattispecie. Responsabilità 231: la bancarotta non è reato presupposto, ma l’ente può rispondere per i reati catalogati che spesso la accompagnano (reati societari ex art. 25-ter, tributari, riciclaggio e autoriciclaggio), con effetti sul patrimonio sociale e sulla continuità aziendale.
Casi tipo
(Esempi illustrativi di situazioni tipiche: non si riferiscono a procedimenti specifici né a clienti dello studio.)
Caso 1 — Distrazione contestata e ricostruzione contabile difensiva. Amministratore di società dichiarata fallita raggiunto da contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale per una serie di operazioni infragruppo qualificate come distrattive dal curatore. La difesa può lavorare con una consulenza tecnica difensiva che ricostruisca le causali economiche e giuridiche di ciascuna operazione, per verificare la presenza di corrispettivi reali e di logiche di gruppo e, ove ne ricorrano i presupposti, sostenere la riqualificazione di parte delle contestazioni.
Caso 2 — Bancarotta documentale per irregolarità contabili. Imprenditore individuale contestato per bancarotta documentale a fronte di scritture contabili lacunose. La difesa può concentrarsi sulla distinzione tra irregolarità formali e impossibilità sostanziale di ricostruzione, verificando se il movimento degli affari sia ricostruibile attraverso documentazione bancaria e fiscale: in tal caso può sostenersi la riqualificazione in bancarotta semplice, con cornice di pena molto inferiore.
Caso 3 — Bancarotta preferenziale. Amministratori contestati per pagamenti effettuati nel periodo immediatamente precedente la sentenza di fallimento a favore di alcuni fornitori strategici. Il lavoro difensivo può approfondire la qualificazione giuridica e l’elemento soggettivo (l’intento di favorire alcuni creditori a danno di altri), la natura ordinaria dei pagamenti nella continuità dell’attività e l’eventuale applicabilità delle esenzioni dell’art. 324 CCII.
FAQ
Cos’è la bancarotta fraudolenta? È il reato — previsto dall’art. 216 della Legge Fallimentare, oggi art. 322 CCII — che punisce l’imprenditore dichiarato fallito (oggi assoggettato a liquidazione giudiziale) per condotte dolose di distrazione, occultamento, dissipazione di beni o di falsificazione/sottrazione delle scritture contabili. La pena base è la reclusione da tre a dieci anni.
Qual è la differenza tra bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice? La fraudolenta (art. 216 L.Fall.) richiede condotte dolose finalizzate al pregiudizio dei creditori. La semplice (art. 217 L.Fall.) punisce condotte gravemente imprudenti o colpose: operazioni manifestamente imprudenti, ritardo nella richiesta di procedura, irregolarità contabili non dolose. Le pene sono molto diverse (sei mesi-due anni nella semplice).
Cos’è la bancarotta impropria? È la bancarotta che si applica ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori delle società dichiarate fallite/in liquidazione giudiziale (artt. 223-224 L.Fall., oggi artt. 329-330 CCII). Estende le condotte della bancarotta “propria” ai soggetti societari e contempla due ipotesi specifiche: l’aver cagionato il fallimento con dolo o per effetto di operazioni dolose e l’aver commesso reati societari che abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto.
Quando inizia a maturare la responsabilità per bancarotta? La responsabilità si attualizza con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (storicamente la dichiarazione di fallimento), ma le condotte rilevanti possono essere anteriori — anche di anni — al momento della sentenza. Sulla natura della sentenza (condizione obiettiva di punibilità o elemento del reato) la giurisprudenza di legittimità prevalente, a partire da Cass. Sez. V n. 13910/2017, propende per la condizione obiettiva di punibilità, con decorrenza della prescrizione dalla sentenza; parte della dottrina resta di diverso avviso.
Il Codice della crisi ha cambiato i reati di bancarotta? Il D.Lgs 14/2019 (CCII), in vigore dal 15 luglio 2022, ha riorganizzato la materia concorsuale, mantenendo nella sostanza le fattispecie penali storiche della L.Fall. con aggiornamenti terminologici: la bancarotta fraudolenta è oggi all’art. 322 (già art. 216 L.Fall.), la bancarotta semplice all’art. 323 (già art. 217) e i fatti di bancarotta fraudolenta degli amministratori all’art. 329 (già art. 223).
Quali sono le pene accessorie nella bancarotta fraudolenta? L’art. 216 ult. comma L.Fall. prevedeva l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni in misura fissa. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 222/2018, ha dichiarato illegittima la durata fissa, sostituendola con il limite “fino a dieci anni” affidato alla commisurazione del giudice; le Sezioni Unite n. 28910/2019 ne hanno definito i criteri di commisurazione (art. 133 c.p.) e la giurisprudenza successiva ne ha ammesso la rideterminazione anche in fase esecutiva.
Anche l’azienda risponde per la bancarotta? In termini di responsabilità 231, la bancarotta non rientra direttamente nel catalogo dei reati presupposto; l’ente può tuttavia rispondere quando alla distrazione si accompagnano reati effettivamente catalogati (riciclaggio/autoriciclaggio ex art. 25-octies, reati societari o tributari). Nella prassi, la difesa dell’ente segue una linea distinta da quella della persona fisica.
Come si difende un amministratore accusato di bancarotta? Con un lavoro che integra penalistica, scienza contabile e diritto societario: qualificazione giuridica, elemento soggettivo, ricostruzione delle operazioni contestate con consulenza tecnica difensiva, perimetro temporale, valutazione dei riti alternativi. Lo studio costruisce la difesa in coordinamento con consulenti contabili di esperienza concorsuale.
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Letture correlate
- Per la responsabilità collettiva dell’ente vedi responsabilità 231.
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- Per i profili tributari spesso connessi alla bancarotta vedi reati tributari.
- Per il reimpiego dei proventi vedi riciclaggio.
- Per la trattazione dottrinale puoi consultare gli approfondimenti dell’Avv. Alexandro Tirelli.