Si definisce mandato d’arresto europeo “una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell’Unione europea, in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di una persona, al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale”.
Il “MAE” non vale per reati futili e deve essere utilizzato alla luce del principio di proporzionalità. Le autorità nazionali, infatti, prima di emettere il mandato devono valutare la gravità del reato, la durata della pena e il rapporto costo-beneficio. Tale strumento può essere spiccato se il ricercato è accusato di un reato per il quale è previsto almeno un anno di prigione o, in caso di sentenza, quando essa prevede una pena minima di almeno 4 anni di carcere.
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La decisione di consegnare o meno una persona sulla base di un MAE rientra in un iter esclusivamente giudiziario essendo la Corte di appello nel cui distretto l’imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall’autorità giudiziaria ad avere competenza a dare esecuzione a un mandato d’arresto europeo.
Il requisito necessario per la consegna è l'esistenza di una decisione giudiziaria estera, sulla base della quale viene appunto emesso il MAE, che deve consistere, alternativamente, o in una sentenza irrevocabile di condanna o in un provvedimento cautelare sottoscritto da un Giudice e motivato. In virtù di questa decisione Giudiziaria, poi, l’Autorità Giudiziaria dello Stato emittente deve formulare una Richiesta, il MAE appunto.
In proposito è fondamentale precisare come per l'emissione del mandato di arresto europeo non sia sempre richiesto il requisito della doppia punibilità ma, al contrario, è prevista la consegna obbligatoria per tutti i reati indicati nell’art. 8, L. n. 69/2005 (associazioni a delinquere, reati in tema di prostituzione, anche minorile, o in materia di pedopornografia, reati in materia di stupefacenti, armi, reati in materia di riciclaggio, ecc.).
La consegna, inoltre, può essere rifiutata solo per i motivi previsti nell’art. 18, L. N. 69/2005. .Fra questi motivi vi sono: l’esser stata la sentenza emessa in violazione dei principi di un giusto processo, ovvero in violazione di irrinunciabili garanzie processuali, in caso di minori o donne incinta o madri di prole di età inferiore ai 3 anni.
Nello specifico, poi, la L. n. 69/2005 prevede due procedure di consegna: la procedura di consegna passiva e quella di consegna attiva. Con la procedura di consegna passiva si richiede al nostro paese la consegna del soggetto, con quella attiva è l'Italia che richiede, nel proprio territorio, la consegna di un individuo.
Per quanto concerne la procedura passiva, giova precisare come la consegna dell'imputato o condannato all'estero non possa essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello nel cui distretto risiede, dimora o ha il domicilio la persona da consegnare.
Ulteriore requisito per legittimare la consegna è quello della cd. doppia punibilità che prevede che il fatto per il quale si procede debba essere considerato reato sia dallo Stato membro di emissione che da quello di esecuzione; tale requisito, tuttavia, come sopra specificato, è superato dall'articolo 8 nei casi di particolare gravità. La consegna, inoltre, è subordinata ad ulteriori requisiti, quali: il fatto che il soggetto richiesto non sia sottoposto contestualmente ad altro procedimento commesso anteriormente ( salvo che il soggetto non abbia lasciato lo Stato ove è stato consegnato ovvero dopo quarantacinque giorni vi abbia fatto volontariamente ritorno), che il reato non sia punibile con una misura atta a privare la libertà personale, e infine che il ricercato abbia prestato consenso alla consegna.