In sintesi. Il mandato d’arresto europeo (MAE) è lo strumento di cooperazione giudiziaria che ha sostituito l’estradizione classica tra gli Stati membri dell’Unione europea. Fondato sul principio del mutuo riconoscimento, consente all’autorità giudiziaria di uno Stato membro di chiedere direttamente a un altro Stato membro la consegna di una persona ricercata, senza passare per i canali diplomatici. È disciplinato dalla Decisione Quadro 2002/584/GAI e, nel diritto italiano, è recepito dalla L. 22 aprile 2005, n. 69.

In breve

  • Il MAE è una decisione giudiziaria di uno Stato membro UE finalizzata all’arresto e alla consegna di una persona ricercata.
  • È regolato dalla Decisione Quadro 2002/584/GAI del Consiglio e attuato in Italia dalla L. 69/2005, riformata in modo organico dal D.Lgs 2 febbraio 2021, n. 10, che ha riscritto i motivi di rifiuto (artt. 18, 18-bis e 18-ter) ed eliminato il controllo sui “gravi indizi di colpevolezza”.
  • Sostituisce l’estradizione tra Stati UE, fondandosi sul principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
  • Si esegue per reati puniti con pena detentiva non inferiore a 12 mesi nel massimo (mandato processuale) o per pene già inflitte di almeno 4 mesi (mandato esecutivo) (art. 7 L. 69/2005).
  • Per 32 categorie di reati (art. 2, par. 2, Decisione Quadro, richiamato dall’art. 8 L. 69/2005) puniti con almeno 3 anni nel massimo è esclusa la verifica della doppia incriminazione.
  • Esistono motivi di rifiuto obbligatori (art. 18) e facoltativi (artt. 18-bis e 18-ter L. 69/2005); in ogni caso la consegna non può violare i diritti fondamentali (art. 2 L. 69/2005, CDFUE, CEDU).

Cos’è il mandato d’arresto europeo

Il mandato d’arresto europeo è definito dalla Decisione Quadro 2002/584/GAI come “una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà”. È, in sostanza, l’evoluzione della procedura di estradizione nei rapporti intra-UE, semplificata, accelerata e fondata sul mutuo riconoscimento.

Il MAE può essere processuale (finalizzato a sottoporre la persona a procedimento penale nello Stato emittente) o esecutivo (per fare scontare nello Stato emittente una pena o misura di sicurezza già inflitta). In Italia il MAE è regolato dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, modificata più volte e in modo organico dal D.Lgs 2 febbraio 2021, n. 10, che ha allineato la disciplina interna agli orientamenti della Corte di giustizia UE: tra le modifiche più rilevanti, la riscrittura dell’art. 18 (motivi di rifiuto obbligatori), la riformulazione dell’art. 18-bis (motivi facoltativi), l’introduzione dell’art. 18-ter (decisioni pronunciate in absentia) e l’eliminazione del controllo sui “gravi indizi di colpevolezza”, che ha reso il vaglio della Corte d’Appello tendenzialmente formale.

Riferimenti normativi

  • Decisione Quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
  • L. 22 aprile 2005, n. 69 — disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione Quadro 2002/584/GAI.
  • D.Lgs 2 febbraio 2021, n. 10 — riforma organica della L. 69/2005, che ha riscritto i motivi di rifiuto obbligatori (art. 18) e facoltativi (artt. 18-bis e 18-ter), eliminato il controllo sui “gravi indizi di colpevolezza” e adeguato la disciplina interna alla giurisprudenza CGUE.
  • Corte cost. n. 178/2023 e D.L. 69/2023, conv. dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 — estensione del rifiuto facoltativo (art. 18-bis, co. 2 e 2-bis) a chiunque risieda o dimori legittimamente in Italia da almeno cinque anni, anche cittadino di Paesi terzi.
  • Carta dei diritti fondamentali dell’UE (CDFUE), artt. 4, 6, 47.
  • CEDU, artt. 3, 5, 6, 8 — limiti convenzionali invocabili.
  • Codice di procedura penale italiano, in particolare le norme richiamate dalla L. 69/2005 sulle misure cautelari, sull’audizione e sulla difesa tecnica.
  • Giurisprudenza CGUE: tra le più rilevanti, cause Aranyosi e Căldăraru (C-404/15 e C-659/15 PPU), Minister for Justice and Equality (C-216/18 PPU - “LM”), OG e PI (C-508/18 e C-82/19 PPU), Puig Gordi (C-158/21), C.J. (C-305/22, Grande Sezione, 4 settembre 2025, sull’esecuzione della pena nello Stato di residenza).

Quando si emette un MAE?

Il MAE può essere emesso per:

  • Reati puniti dalla legge dello Stato emittente con una pena detentiva o misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a 12 mesi nel massimo (mandato processuale, art. 7 L. 69/2005);
  • Pene o misure di sicurezza già inflitte di durata non inferiore a 4 mesi (mandato esecutivo, art. 7, co. 4).

Per le 32 categorie di reati elencate dall’art. 2, par. 2, della Decisione Quadro (richiamato dall’art. 8 L. 69/2005), tra cui partecipazione a organizzazione criminale, terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico di armi, corruzione, frode, riciclaggio, cybercriminalità, omicidio, lesioni gravi, è esclusa la verifica della doppia incriminazione, purché il reato sia punito nello Stato emittente con pena detentiva non inferiore a tre anni nel massimo. Per gli altri reati la doppia incriminazione resta condizione di consegna.

La procedura davanti alla Corte d’Appello

Quando l’Italia riceve un MAE in qualità di Stato di esecuzione, la procedura si snoda davanti alla Corte d’Appello territorialmente competente.

Le fasi della procedura passiva (consegna dall’Italia)

  1. Arresto e segnalazione SIS — la polizia giudiziaria può procedere all’arresto della persona segnalata nel SIS o destinataria di un MAE (art. 11 L. 69/2005). L’arresto è comunicato senza ritardo al Procuratore generale presso la Corte d’Appello.

  2. Convalida e misure cautelari — entro 48 ore dalla ricezione del verbale di arresto il Presidente della Corte d’Appello (o un magistrato delegato) sente l’arrestato, con il difensore, e provvede sulla convalida (art. 13); la Corte può applicare la custodia cautelare in carcere o misure meno afflittive, valutando il pericolo che la persona si sottragga alla consegna (art. 9).

  3. Audizione della persona richiesta — la persona è informata del MAE e della facoltà di acconsentire alla consegna e, separatamente, di rinunciare al principio di specialità (artt. 10 e 14): sono due dichiarazioni distinte, entrambe irrevocabili. Il consenso accelera molto la procedura: udienza entro 4 giorni e decisione con ordinanza.

  4. Decisione della Corte d’Appello — senza consenso, la Corte decide con sentenza entro 15 giorni dall’esecuzione della misura o dall’arresto, prorogabili fino a 10 giorni (art. 17), verificando l’insussistenza dei motivi di rifiuto (artt. 18, 18-bis, 18-ter), le garanzie dell’art. 19, la regolarità del mandato e — ove non rientri tra le 32 categorie — la doppia punibilità. La decisione definitiva (compresa la cassazione) deve intervenire entro 60 giorni, prorogabili di 30 (art. 17 Decisione Quadro; art. 22-bis L. 69/2005).

  5. Ricorso per cassazione — entro 5 giorni dalla conoscenza legale della sentenza (3 giorni contro l’ordinanza emessa sul consenso), solo per violazione di legge (art. 606, lett. a, b, c c.p.p.); il ricorso sospende l’esecuzione e la Cassazione decide entro 10 giorni dalla ricezione degli atti (art. 22).

  6. Consegna — disposta la consegna, deve essere eseguita entro 10 giorni dalla decisione irrevocabile (art. 23 L. 69/2005 e art. 23 Decisione Quadro); scaduto il termine, la custodia perde efficacia, salvo impedimento imputabile all’interessato. Sospensione possibile per forza maggiore o gravi motivi umanitari; rinvio o consegna temporanea se in Italia pende un procedimento o si deve scontare una pena (art. 24).

I motivi di rifiuto: obbligatori e facoltativi

Dopo il D.Lgs. 10/2021 l’art. 18 L. 69/2005 prevede tre soli motivi di rifiuto obbligatori:

  • reato estinto per amnistia secondo la legge italiana, quando l’Italia ha giurisdizione sul fatto;
  • ne bis in idem: per gli stessi fatti esiste una sentenza o un decreto penale irrevocabile in Italia, o una sentenza definitiva in altro Stato UE (in caso di condanna, se la pena è stata eseguita, è in esecuzione o non è più eseguibile);
  • persona minore di 14 anni al momento del fatto.

L’art. 18-bis prevede i motivi facoltativi:

  • per il MAE processuale: reato commesso in tutto o in parte in Italia (territorialità) o fuori dallo Stato di emissione quando la legge italiana non ne consente il perseguimento; procedimento penale già in corso in Italia per lo stesso fatto;
  • per il MAE esecutivo: la persona è cittadino italiano o risiede o dimora legittimamente ed effettivamente in Italia, in via continuativa, da almeno cinque anni (di qualsiasi nazionalità), e la Corte dispone che la pena sia eseguita in Italia (co. 2 e 2-bis).

L’art. 18-ter consente inoltre di rifiutare la consegna per le condanne pronunciate in assenza dell’interessato, se il mandato non attesta nessuna delle garanzie previste (citazione personale, difesa da parte di un difensore, diritto a un nuovo processo o all’appello).

A questi si aggiunge il limite generale dei diritti fondamentali (art. 2 L. 69/2005): sulla base della giurisprudenza CGUE (Aranyosi-Căldăraru per le condizioni detentive, art. 4 CDFUE e art. 3 CEDU; “LM” per l’indipendenza giudiziaria), la Corte d’Appello chiede informazioni supplementari allo Stato emittente e, se il rischio concreto non è escluso, rinvia o rifiuta la consegna.

Per il cittadino italiano e il residente il regime è doppio:

  • MAE esecutivo — la Corte d’Appello può rifiutare la consegna e disporre che la pena sia eseguita in Italia (art. 18-bis, co. 2), dopo aver verificato in concreto il radicamento in Italia (co. 2-bis). Dopo la sentenza CGUE C-305/22 (4 settembre 2025) e Cass. VI n. 30618/2025, la presa in carico dell’esecuzione richiede il consenso dello Stato di emissione: se manca, la consegna va eseguita;
  • MAE processuale — la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo il processo, sia rinviata in Italia per scontare l’eventuale pena (art. 19, co. 2).

È un punto cruciale che lo studio approfondisce fin dall’audizione con l’assistito.

MAE attivo: quando l’Italia chiede la consegna

Quando l’Italia è Stato emittente, il MAE è emesso dall’autorità giudiziaria competente (il giudice che ha applicato la misura cautelare oppure, per l’esecuzione di una pena, il pubblico ministero competente per l’esecuzione: art. 28 L. 69/2005), e trasmesso all’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, anche tramite SIS, Sirene o canali Eurojust.

Lo studio assiste in due profili: (i) la difesa in Italia di chi è destinatario di MAE attivo e si trova all’estero, anche coordinando i legali della rete dello studio nello Stato di esecuzione; (ii) il monitoraggio dei termini, la richiesta di revoca o sostituzione delle misure, la gestione del principio di specialità una volta avvenuta la consegna.

Strategie difensive

La difesa in materia di MAE si articola su più piani.

Davanti alla Corte d’Appello (Italia Stato di esecuzione):

  • contestazione della sussistenza dei requisiti formali del MAE (modulo, traduzione, dati identificativi);
  • rilievi sulla doppia incriminazione (quando applicabile);
  • invocazione dei motivi di rifiuto (artt. 18, 18-bis, 18-ter) e dei limiti posti dai diritti fondamentali, in particolare il rischio di trattamenti contrari all’art. 4 CDFUE e art. 3 CEDU (con riferimento a report internazionali, decisioni della CEDU, fonti aperte sul sistema penitenziario dello Stato emittente);
  • per il cittadino italiano o il residente da almeno cinque anni: richiesta di esecuzione della pena in Italia (MAE esecutivo) o della garanzia di rinvio in Italia (MAE processuale);
  • gestione delle misure cautelari: sostituzione, revoca, verifica dei termini.

Davanti alla Corte di cassazione: ricorso entro 5 giorni, ammesso solo per violazione di legge (art. 22 L. 69/2005).

Sul piano UE: quando il caso lo giustifica, sollecitazione del rinvio pregiudiziale alla CGUE su questioni di principio.

Per il quadro complessivo dei rapporti internazionali si rinvia alle pillar estradizione, Red Notice Interpol, cooperazione giudiziaria internazionale.

Casi tipo

(I casi descritti sono esempi illustrativi e anonimi di situazioni tipiche e non si riferiscono a procedimenti specifici; l’esito di ogni procedura dipende dal caso concreto.)

Caso 1 — MAE rifiutato per carenze sistemiche del sistema penitenziario. Lo studio difende un cittadino destinatario di MAE da uno Stato UE in cui report internazionali documentano carenze nelle condizioni detentive. La Corte d’Appello, anche alla luce della giurisprudenza CGUE “Aranyosi-Căldăraru”, richiede informazioni supplementari allo Stato emittente; le risposte non offrono garanzie idonee. Esito: rifiuto della consegna in applicazione dell’art. 2 L. 69/2005 e della giurisprudenza CGUE.

Caso 2 — Cittadino italiano: esecuzione della pena in Italia. Un cittadino italiano viene destinatario di MAE esecutivo da uno Stato UE. Lo studio invoca l’art. 18-bis, co. 2, L. 69/2005 chiedendo che la consegna sia rifiutata e la pena eseguita in Italia. Acquisito il consenso dello Stato di emissione, la Corte d’Appello rifiuta la consegna e dispone l’esecuzione in Italia: il cliente sconterà la pena vicino alla famiglia.

Caso 3 — Consenso alla consegna con riserva di specialità. Un assistito sceglie, nell’interesse della propria strategia complessiva, di prestare consenso alla consegna, senza però rinunciare al principio di specialità (la rinuncia è una dichiarazione distinta e irrevocabile). La consegna avviene rapidamente; nello Stato emittente lo studio coordina con un corrispondente locale la difesa nel processo, contestando ogni tentativo di estensione a fatti diversi e anteriori.


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FAQ

Cos’è il mandato d’arresto europeo? È una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro UE per ottenere l’arresto e la consegna di una persona ricercata da un altro Stato membro. Si fonda sul mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie e ha sostituito l’estradizione classica nei rapporti intra-UE. È regolato dalla Decisione Quadro 2002/584/GAI e attuato in Italia dalla L. 69/2005.

Quanto dura la procedura di consegna in caso di MAE? Senza consenso, la Corte d’Appello decide entro 15 giorni (prorogabili fino a 10) e la decisione definitiva, compreso l’eventuale ricorso per cassazione, deve intervenire entro 60 giorni dall’arresto, prorogabili di 30. Con il consenso la decisione definitiva è attesa entro 10 giorni. La consegna materiale avviene entro 10 giorni dalla decisione irrevocabile (art. 23 L. 69/2005), salvo sospensione per forza maggiore o gravi motivi umanitari, o rinvio per procedimenti pendenti in Italia.

Si può rifiutare la consegna di un cittadino italiano? Il cittadino italiano può essere consegnato in esecuzione di un MAE. Per il MAE esecutivo, però, la Corte d’Appello può rifiutare la consegna del cittadino o di chi risiede legittimamente in Italia da almeno cinque anni e disporre che la pena sia eseguita in Italia (art. 18-bis, co. 2), con il consenso dello Stato di emissione. Per il MAE processuale la consegna può essere subordinata al rinvio in Italia per scontare la pena (art. 19, co. 2). È una scelta strategica che lo studio valuta caso per caso.

Quali sono i motivi di rifiuto del MAE? L’art. 18 elenca i motivi obbligatori (amnistia, ne bis in idem, età inferiore a 14 anni). Gli artt. 18-bis e 18-ter elencano i motivi facoltativi (territorialità, procedimento in corso in Italia per lo stesso fatto, esecuzione della pena in Italia per cittadino o residente, condanna in assenza senza garanzie). Si aggiunge il limite dei diritti fondamentali (art. 2), che consente di rifiutare la consegna in caso di rischio concreto di trattamenti inumani o di processo non equo. La difesa lavora su tutti questi fronti.

Cos’è la doppia incriminazione e quando si applica nel MAE? È il principio per cui il fatto deve essere reato sia nello Stato emittente sia nello Stato di esecuzione (art. 7 L. 69/2005). Per le 32 categorie di reati dell’art. 2, par. 2, della Decisione Quadro, richiamate dall’art. 8 L. 69/2005 (criminalità organizzata, terrorismo, traffico di stupefacenti, etc.), la doppia incriminazione non si verifica se il reato è punito nello Stato emittente con pena pari o superiore a tre anni nel massimo. Per gli altri reati resta requisito di consegna.

Cosa succede dopo l’arresto su segnalazione SIS? Entro 48 ore dalla ricezione del verbale di arresto il Presidente della Corte d’Appello (o un magistrato delegato) sente l’arrestato e provvede sulla convalida. In quella sede vengono applicate eventuali misure cautelari e si raccolgono le prime indicazioni sull’eventuale consenso alla consegna. Il difensore deve intervenire immediatamente per assistere alla convalida.

Il MAE e l’estradizione sono la stessa cosa? No. L’estradizione classica (artt. 697-722 c.p.p. e trattati) si applica ai rapporti con Stati extra-UE; il MAE ai rapporti tra Stati membri UE. La differenza sostanziale sta nel mutuo riconoscimento: la procedura MAE è giurisdizionale e diretta, senza decisione politica del Ministro della giustizia (che ha solo compiti di trasmissione e comunicazione), ed è retta da motivi di rifiuto tipizzati. Per i rapporti extra-UE si veda la pillar estradizione.

Cosa fare se sono già all’estero e mi cercano con un MAE? È essenziale attivare immediatamente la difesa nello Stato in cui ci si trova, coordinata con la difesa in Italia. Lo studio ILA opera attraverso una rete di corrispondenti nei principali Stati UE: la difesa è coordinata per costruire la strategia più efficace, sia in vista della procedura di consegna sia per la fase italiana.



Lo studio ILA

International Lawyers Associates è uno studio penale internazionale con sedi in Italia a Napoli, Milano e Roma e una rete di corrispondenti negli altri Stati membri dell’Unione europea. I nostri legali assistono in procedure MAE attive e passive, davanti alle Corti d’Appello italiane e in coordinamento con le autorità degli altri Stati UE. Operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per arresti, segnalazioni SIS, emergenze internazionali.

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