In sintesi. L’arresto è la misura precautelare con cui la polizia giudiziaria priva temporaneamente della libertà personale chi è colto in flagranza di reato o nei casi tassativi previsti dalla legge. Si distingue dal fermo, dalla custodia cautelare e dalla pena detentiva. Trova il proprio fondamento nell’art. 13 della Costituzione e una disciplina puntuale negli artt. 380 e seguenti del codice di procedura penale.
In breve
- L’arresto è un atto di polizia giudiziaria, non un provvedimento del giudice; il giudice interviene successivamente per la convalida.
- Si distingue tra arresto obbligatorio (art. 380 c.p.p.) e arresto facoltativo (art. 381 c.p.p.), in base alla gravità del reato.
- Entro 48 ore dall’arresto il pubblico ministero richiede la convalida; l’udienza si tiene entro le 48 ore successive (art. 390 c.p.p.).
- L’arrestato ha sempre diritto a essere assistito da un avvocato di fiducia o d’ufficio, e a tacere.
- L’arresto nazionale non va confuso con l’arresto eseguito in attuazione di un mandato d’arresto europeo, disciplinato dalla L. 69/2005.
Che cos’è l’arresto in flagranza?
L’arresto, nel diritto processuale penale italiano, è la misura precautelare con cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sottraggono materialmente alla libertà personale la persona colta nel momento in cui commette il reato (flagranza propria) o subito dopo (quasi-flagranza), oppure è inseguita o sorpresa con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato poco prima (art. 382 c.p.p.). È una misura provvisoria: deve essere convalidata dal giudice per le indagini preliminari entro termini brevissimi, pena la perdita di efficacia.
L’arresto si distingue dunque sia dal fermo di indiziato di delitto (art. 384 c.p.p.), che presuppone gravi indizi e pericolo di fuga ma non flagranza, sia dalla custodia cautelare in carcere, che è invece una misura cautelare personale disposta dal giudice ai sensi degli artt. 272 e seguenti c.p.p.
Riferimenti normativi
- Art. 13 Cost. — riserva assoluta di legge e di giurisdizione in materia di libertà personale; convalida del giudice entro 48 ore.
- Art. 380 c.p.p. — arresto obbligatorio in flagranza per delitti puniti con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e non inferiore nel massimo a venti anni, oltre a un elenco tassativo di reati.
- Art. 381 c.p.p. — arresto facoltativo in flagranza per delitti puniti con reclusione superiore nel massimo a tre anni se delitto non colposo, ovvero per delitti colposi puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
- Art. 382 c.p.p. — definizione di stato di flagranza.
- Art. 384 c.p.p. — fermo di indiziato di delitto da parte del pubblico ministero.
- Artt. 386-391 c.p.p. — adempimenti della polizia giudiziaria, termini per la richiesta di convalida e udienza di convalida.
- L. 69/2005, come riformata dal D.Lgs 2 febbraio 2021, n. 10 — disciplina del mandato d’arresto europeo, che regola l’arresto della persona ricercata da altro Stato membro UE, in attuazione della Decisione quadro 2002/584/GAI; il D.Lgs 10/2021 ha riscritto i motivi di rifiuto (artt. 18, 18-bis e 18-ter) ed eliminato il controllo sui “gravi indizi di colpevolezza”.
Quando la polizia giudiziaria può arrestare?
L’arresto in flagranza è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dal codice. La logica è quella di bilanciare la riserva costituzionale di libertà personale con la necessità di interrompere un’attività criminosa in corso o di assicurare alla giustizia chi ne sia certamente autore.
L’arresto obbligatorio (art. 380 c.p.p.) opera per delitti di particolare gravità: tra gli altri rapina, estorsione, omicidio, sequestro di persona, reati di stampo associativo, e una serie di figure tipizzate dal legislatore. In questi casi la polizia giudiziaria non ha discrezionalità: deve procedere.
L’arresto facoltativo (art. 381 c.p.p.) è invece rimesso alla valutazione dell’operante e dipende non solo dalla cornice edittale del reato, ma anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto desunta dalla personalità o dalle circostanze. È il caso, ad esempio, di un furto aggravato in cui l’autore venga sorpreso immediatamente dopo il fatto.
Fuori dai casi di flagranza, l’arresto non può essere disposto: rilevano allora altri istituti, come il fermo del pubblico ministero o, in fase cautelare, le misure coercitive del libro IV del codice di procedura penale.
Come si svolge la procedura di arresto?
Una volta eseguito l’arresto, gli ufficiali di polizia giudiziaria devono attivare una sequenza scandita da termini perentori, pensati per garantire il controllo giurisdizionale sulla legittimità della privazione di libertà.
In primo luogo, l’arrestato deve essere informato in modo comprensibile delle ragioni della misura e dei suoi diritti, fra cui quello di nominare un difensore di fiducia e di non rendere dichiarazioni (art. 386 c.p.p.). L’arresto viene poi comunicato senza ritardo al pubblico ministero del luogo dove è stato eseguito.
Entro 24 ore dall’arresto, la persona deve essere posta a disposizione del pubblico ministero (art. 386 c.p.p.), che entro 48 ore dall’arresto richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida (art. 390 c.p.p.). Il giudice fissa l’udienza di convalida, che si svolge entro 48 ore dalla richiesta. In quella sede, alla presenza del difensore, il giudice verifica i presupposti dell’arresto e, se sussistono i requisiti, può applicare contestualmente una misura cautelare ai sensi dell’art. 391 c.p.p.
Se i termini non sono rispettati o se i presupposti dell’arresto non sussistono, il giudice dispone l’immediata liberazione dell’arrestato. L’arresto perde efficacia anche se la convalida non interviene entro 48 ore dalla richiesta del pubblico ministero (cfr. art. 13, comma 3, Cost.).
Quali sono i diritti dell’arrestato?
I diritti della persona privata della libertà sono presidiati a livello costituzionale, convenzionale (art. 5 CEDU) ed europeo, oltre che dalla disciplina interna. La polizia giudiziaria deve informare l’arrestato, in lingua a lui comprensibile e per iscritto, di una serie di facoltà.
L’arrestato ha diritto: a essere assistito da un avvocato di fiducia o, in mancanza, d’ufficio; ad avvalersi della facoltà di non rispondere; a essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende la lingua italiana; a informare un familiare; ad accedere agli atti su cui si fonda l’arresto; al gratuito patrocinio se non supera la soglia di reddito imponibile annuo di 13.659,64 euro prevista dall’art. 76 D.P.R. 115/2002.
Nessun atto di interrogatorio o di confronto può essere compiuto in assenza del difensore. Le dichiarazioni rese senza la garanzia difensiva sono inutilizzabili. È un presidio di legalità che la Cassazione ha più volte ribadito, sottolineando come l’inutilizzabilità sia un vizio rilevabile anche d’ufficio.
In cosa si distingue dall’arresto in attuazione di un mandato d’arresto europeo?
Quando l’arresto avviene non per un reato commesso in Italia ma per dare esecuzione a un provvedimento dell’autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell’Unione europea, la disciplina applicabile è quella della L. 69/2005, di attuazione della Decisione quadro 2002/584/GAI. Il quadro cambia: la polizia giudiziaria arresta sulla base di una segnalazione SIS o di una richiesta diretta (art. 11 L. 69/2005) e, entro 48 ore dalla ricezione del verbale di arresto, il Presidente della Corte d’Appello (o un magistrato delegato) sente l’arrestato e provvede sulla convalida (art. 13), al posto del classico procedimento davanti al GIP.
Mentre l’arresto interno ha natura precautelare e serve a interrompere il reato, l’arresto in esecuzione di MAE serve a consegnare la persona allo Stato emittente, salvo i motivi di rifiuto obbligatori (art. 18 L. 69/2005) e facoltativi (artt. 18-bis e 18-ter L. 69/2005), nella formulazione riscritta dal D.Lgs 10/2021. La Corte d’Appello decide entro 15 giorni e la sentenza è ricorribile per cassazione entro 5 giorni: per le scelte decisive delle prime ore (consenso alla consegna, rinuncia alla specialità, esecuzione della pena in Italia) si veda la guida al mandato d’arresto europeo.
Per approfondire il quadro complessivo, si rinvia alla guida completa: mandato d’arresto europeo e, per la distinzione con la procedura extra-UE, alla guida sull’estradizione. Un approfondimento dottrinale è disponibile su alexandrotirelli.it.
Casistica
Caso 1 — Arresto obbligatorio per rapina. Una pattuglia interviene in un esercizio commerciale subito dopo una rapina e sorprende l’autore in possesso del denaro sottratto e dell’arma usata per la minaccia. Si tratta di flagranza ai sensi dell’art. 382 c.p.p. e di un’ipotesi di arresto obbligatorio ex art. 380 c.p.p. Gli operanti procedono, redigono il verbale e ne danno comunicazione al pubblico ministero. L’udienza di convalida si svolgerà davanti al GIP entro le 96 ore complessive previste dalla Costituzione.
Caso 2 — Arresto facoltativo per resistenza a pubblico ufficiale. A seguito di un controllo, un soggetto reagisce con violenza nei confronti degli agenti operanti. La polizia giudiziaria valuta la gravità del fatto, la personalità del soggetto e i precedenti, e decide di procedere all’arresto ai sensi dell’art. 381 c.p.p. In sede di convalida, il giudice verificherà non solo la sussistenza della flagranza ma anche la proporzionalità della scelta discrezionale degli operanti.
FAQ
Quanto dura un arresto prima della convalida? Dal momento dell’arresto, la polizia giudiziaria ha 24 ore per mettere la persona a disposizione del pubblico ministero, che deve chiedere la convalida al giudice entro 48 ore dall’arresto. Il giudice deve celebrare l’udienza entro le successive 48 ore. In totale, il limite costituzionale e codicistico è di 96 ore, oltre il quale l’arresto perde efficacia.
Che differenza c’è tra arresto e fermo? L’arresto si esegue in flagranza di reato ai sensi dell’art. 382 c.p.p. ed è atto di polizia giudiziaria. Il fermo, disciplinato dall’art. 384 c.p.p., è disposto dal pubblico ministero quando ricorrono gravi indizi di un delitto e pericolo di fuga, anche in assenza di flagranza.
Si può rifiutare di rispondere dopo l’arresto? Sì. La facoltà di non rispondere è garantita dall’art. 64 c.p.p. e dall’art. 24 Cost. La polizia giudiziaria deve avvisare l’arrestato di questo diritto prima di qualunque dichiarazione. Le dichiarazioni rese senza assistenza del difensore sono comunque inutilizzabili.
Cosa succede se la convalida non avviene nei termini? Se il pubblico ministero non chiede la convalida entro 48 ore dall’arresto, o se l’ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata entro le 48 ore successive al momento in cui l’arrestato è posto a disposizione del giudice (art. 391, co. 7, c.p.p.), l’arresto cessa di avere efficacia e la persona deve essere immediatamente liberata, come imposto dall’art. 13 Cost.
L’arresto comporta automaticamente il carcere? No. La convalida riguarda solo la legittimità dell’arresto. Solo se sussistono i presupposti di una misura cautelare il giudice può, contestualmente o successivamente, applicare la custodia in carcere, gli arresti domiciliari o un’altra misura coercitiva ai sensi degli artt. 272 e seguenti c.p.p.