In sintesi. La calunnia è il reato di chi, sapendolo innocente, accusa taluno di un reato davanti all’autorità giudiziaria o a un’autorità che ha l’obbligo di riferirne, ovvero simula a suo carico le tracce di un reato. È disciplinata dall’art. 368 del codice penale ed è uno dei delitti contro l’amministrazione della giustizia. In questa analisi si esaminano i confini della fattispecie, le aggravanti, il rapporto con figure affini come la diffamazione e le false dichiarazioni, e le linee difensive.

In breve

  • La calunnia è prevista dall’art. 368 c.p. ed è un delitto contro l’amministrazione della giustizia
  • Punisce chi, sapendolo innocente, incolpa altri di un reato o simula a suo carico le tracce di un reato
  • Richiede il dolo: la consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato
  • Pena base: reclusione da due a sei anni; pena aumentata se l’incolpazione riguarda un reato punito con la reclusione superiore nel massimo a dieci anni o con pena più grave; da quattro a dodici anni se ne deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni, da sei a venti anni se ne deriva una condanna all’ergastolo.
  • Si distingue dalla diffamazione perché tutela l’amministrazione della giustizia, non l’onore

Che cos’è calunnia?

La calunnia, ai sensi dell’art. 368 c.p., è il delitto di chi, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità giudiziaria o a un’altra autorità che a quella abbia l’obbligo di riferire, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato. È un delitto contro l’amministrazione della giustizia: il bene giuridico tutelato non è (solo) l’onore dell’incolpato ma il corretto funzionamento dell’attività giudiziaria.

L’inserimento sistematico nel libro II, titolo III, capo I, del codice penale è eloquente: la calunnia è prima di tutto offesa allo Stato, perché spinge la macchina giudiziaria a muoversi contro un innocente, con sperpero di risorse e con rischio di errore giudiziario. Solo in via mediata tutela l’onore e la libertà del singolo. Da questa collocazione discendono effetti significativi sul piano della procedibilità (d’ufficio) e su quello della valutazione della prova del dolo.

Riferimenti normativi

Le disposizioni rilevanti per la materia della calunnia sono:

  • art. 368 c.p. — calunnia: pena della reclusione da due a sei anni nella cornice base
  • art. 368 commi 2 e 3 c.p. — aumento di pena se l’incolpazione riguarda un reato punito con la reclusione superiore nel massimo a dieci anni o con pena più grave; reclusione da quattro a dodici anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni, da sei a venti anni se deriva una condanna all’ergastolo
  • art. 369 c.p. — autocalunnia: chi mediante dichiarazione ad alcune autorità si incolpa di un reato che sa non essere stato commesso o di un reato commesso da altri
  • art. 370 c.p. — simulazione di reato
  • art. 371-bis c.p. — false dichiarazioni al pubblico ministero
  • art. 372 c.p. — falsa testimonianza
  • art. 595 c.p. — diffamazione (fattispecie diversa, tutela l’onore)

Va tenuto presente anche l’art. 384 c.p. (non punibilità di chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore), che però riguarda reati come le false dichiarazioni, la falsa testimonianza e l’autocalunnia, e non si applica alla calunnia.

L’elemento oggettivo: la falsa incolpazione

La condotta tipica della calunnia ha due forme alternative: la falsa incolpazione (incolpare di un reato taluno che si sa innocente) e la simulazione di tracce (simulare a carico di altri le tracce di un reato). Entrambe richiedono il riferimento ad autorità giudiziaria o ad altra autorità che abbia obbligo di riferire — categoria che comprende pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio in quanto destinatari di obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.

Sulla nozione di “incolpazione” la dottrina e la giurisprudenza convergono nel richiedere una accusa specifica e individualizzata, non bastando il generico riferimento a un fatto astratto. L’innocenza va riferita all’incolpato: c’è calunnia anche quando il reato è stato realmente commesso, ma da una persona diversa da quella accusata. Non c’è calunnia, invece, se l’incolpato ha effettivamente commesso il fatto attribuitogli. Sul piano della consumazione, il reato si consuma con la presentazione dell’esposto o della denuncia all’autorità competente, indipendentemente dall’avvio di procedimenti contro l’incolpato.

L’elemento soggettivo: il dolo della calunnia

Il dolo della calunnia è generico, ma deve investire con certezza l’innocenza dell’incolpato: occorre la scienza dell’innocenza. Non basta il dolo eventuale: la formula codicistica “che egli sa innocente” esclude la rilevanza del semplice dubbio. La Cassazione ha più volte ribadito che la mera convinzione errata o la imprudente affermazione non integrano calunnia, purché manchi la rappresentazione certa dell’innocenza.

In sede difensiva, questo è il fronte più rilevante. La linea ricorrente è dimostrare che il denunciante aveva ragionevoli elementi per ritenere il fatto vero, anche se poi smentito dalle indagini. La giurisprudenza distingue fra l’errore inescusabile (che esclude la calunnia ma non altri profili, come la temerarietà nella richiesta risarcitoria civile) e la consapevole falsificazione. Si distinguono tradizionalmente la calunnia formale (la falsa incolpazione contenuta in una denuncia, querela, richiesta o istanza) e la calunnia reale (la simulazione a carico dell’innocente delle tracce di un reato).

La pena, le aggravanti e la procedibilità

La cornice edittale base dell’art. 368 c.p. prevede la reclusione da due a sei anni. Operano le seguenti aggravanti:

  • la pena è aumentata se l’incolpazione riguarda un reato per il quale la legge stabilisce la reclusione superiore nel massimo a dieci anni o un’altra pena più grave (art. 368, comma 2, c.p.);
  • la reclusione è da quattro a dodici anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni, da sei a venti anni se deriva una condanna all’ergastolo (art. 368, comma 3, c.p.).

La calunnia è procedibile d’ufficio: la persona accusata calunniosamente non deve presentare querela perché si proceda. Decorrenza della prescrizione e termini sono quelli ordinari dei delitti contro la giustizia. Il reato continuato è ipotesi non infrequente quando vi sia una serie di denunce strumentali successive contro lo stesso soggetto.

Differenza fra calunnia, diffamazione e false dichiarazioni

È la triade su cui si concentra la maggior parte degli equivoci. La diffamazione tutela l’onore della persona e si consuma comunicando ad almeno due persone una notizia lesiva: bene giuridico distinto, sede sistematica diversa (titolo XII libro II), procedibilità a querela. La calunnia tutela la giustizia: il bene è plurioffeso solo in via secondaria.

Le false dichiarazioni al pubblico ministero (art. 371-bis c.p.) e la falsa testimonianza (art. 372 c.p.) puniscono dichiarazioni mendaci nel corso di un procedimento, mentre la calunnia opera a monte, con l’attivazione dell’azione penale contro un innocente. L’autocalunnia dell’art. 369 c.p. è figura speculare: incolparsi di un reato non commesso, per esempio per coprire un familiare. I confini sono spesso sottili, e la qualificazione corretta è decisiva per la strategia difensiva.

Casistica

(I casi descritti sono esempi illustrativi e non si riferiscono a procedimenti specifici.)

Caso 1 — accusa di calunnia in vicenda familiare. Una persona viene accusata di calunnia dall’ex coniuge per aver presentato una denuncia per maltrattamenti non confermata in giudizio. La linea difensiva tipica consiste nel dimostrare che la denuncia era sorretta da un sospetto ragionevole, fondato su elementi obiettivi quali referti medici e dichiarazioni di terzi, e dunque priva della consapevolezza dell’innocenza richiesta dall’art. 368 c.p.: una denuncia rivelatasi infondata non è, di per sé, una calunnia.

Caso 2 — denunce reiterate contro lo stesso soggetto. A un imputato è contestata la calunnia continuata per una serie di denunce presentate in successione contro lo stesso pubblico ufficiale. La difesa scompone le singole denunce, distinguendo quelle sorrette da un nucleo di plausibilità da quelle in cui è ravvisabile la consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato: il lavoro sull’elemento soggettivo può incidere sul perimetro dell’addebito e sulla pena.

FAQ

Qual è la pena per la calunnia? L’art. 368 c.p. prevede la reclusione da due a sei anni nella cornice base. La pena aumenta quando l’incolpazione riguarda reati puniti con la reclusione superiore nel massimo a dieci anni o con pena più grave; è da quattro a dodici anni se ne deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni e da sei a venti anni se ne deriva una condanna all’ergastolo.

La calunnia è procedibile a querela? No, è procedibile d’ufficio. La persona ingiustamente accusata non deve presentare querela perché il procedimento si avvii.

Qual è la differenza fra calunnia e diffamazione? La calunnia (art. 368 c.p.) tutela l’amministrazione della giustizia e consiste nell’accusare di un reato un innocente davanti all’autorità. La diffamazione (art. 595 c.p.) tutela l’onore e consiste nel comunicare ad altri una notizia lesiva della reputazione della persona offesa.

Si può ritirare la denuncia per evitare la calunnia? Il ritiro della denuncia non esclude la consumazione del reato di calunnia se la denuncia era oggettivamente falsa e l’autore sapeva dell’innocenza dell’incolpato. La remissione della querela opera solo per i reati procedibili a querela: la calunnia non lo è.

Cosa rischio se denuncio in buona fede ma poi il fatto si rivela non vero? Nulla, se mancava la consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato. L’errore di valutazione non integra calunnia. La denuncia in buona fede è un atto lecito, anche se poi i fatti dovessero smentire la rappresentazione iniziale.

Per approfondire

Leggi anche: l’inquadramento di sistema nella guida completa: reati contro la persona, la disamina dell’art. 595 c.p. nel pezzo sulla diffamazione, e l’analisi della fattispecie dell’art. 612 c.p. nel pezzo sulla minaccia. Per le condotte di reazione lecita si veda l’analisi sulla legittima difesa. Sul versante della violenza di genere si veda l’approfondimento: reati sessuali e violenza di genere. Per assistenza in procedimenti complessi, per l’assistenza legale rivolgersi a ILA.


L’autore

Avv. Alexandro Tirelli — penalista, Direttore di International Lawyers Associates. Autore di pubblicazioni in materia di reati contro la persona, contro la giustizia e di cooperazione giudiziaria internazionale.

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