In sintesi. Una premessa terminologica è il modo migliore per affrontare il tema. Quella che nel linguaggio comune si chiama “denuncia per diffamazione” è, sul piano giuridico, una querela. Lo dico perché la differenza non è formale: cambia l’iniziativa del procedimento, cambiano i termini e cambiano i poteri della persona offesa. Capirlo, prima di rivolgersi a un avvocato, evita scelte tardive e irreversibili.
In breve
- La diffamazione è punita dall’art. 595 c.p. ed è reato procedibile a querela della persona offesa.
- Il termine per la querela è di tre mesi dalla data in cui la persona offesa ha avuto conoscenza del fatto (art. 124 c.p.).
- L’aggravante della stampa o di altro mezzo di pubblicità (art. 595, comma 3, c.p.) ricomprende, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, anche la diffamazione online sui social network.
- Si presenta in caserma, in commissariato o direttamente in Procura: per posta o in via telematica con sottoscrizione digitale, nei limiti previsti dall’art. 337 c.p.p.
- Allegare prove e screenshot autenticati già in fase di querela rafforza notevolmente la posizione della persona offesa.
Denuncia o querela? La distinzione che cambia tutto
La denuncia è l’atto con cui chiunque porti a conoscenza di un’autorità un reato perseguibile d’ufficio. La querela, invece, è la manifestazione di volontà con cui la persona offesa da un reato procedibile a querela chiede che si proceda penalmente. La diffamazione è procedibile a querela: chi vuole far perseguire l’autore deve quindi presentare una querela, non una denuncia.
Conseguenza pratica: senza querela proposta nei termini, il procedimento non parte. E senza procedimento, non c’è risarcimento del danno in sede penale né condanna. È la ragione per cui un’ottima causa di diffamazione, presentata fuori tempo, è una causa persa.
Cosa punisce l’art. 595 c.p.
L’art. 595 c.p. punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell’art. 594 c.p. (ingiuria, abrogata nel 2016 e oggi illecito civile), comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione.
Gli elementi costitutivi essenziali sono tre:
- Comunicazione con più persone (almeno due, oltre all’agente e all’offeso) — è ciò che distingue la diffamazione dall’ingiuria, in cui l’offesa è rivolta direttamente alla persona presente.
- Offesa alla reputazione, intesa come stima sociale della persona offesa.
- Assenza dell’interessato: la persona offesa non è presente al momento dell’offesa.
Le aggravanti dell’art. 595 c.p.
L’art. 595 c.p. prevede tre fasce aggravate:
- Comma 2: l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
- Comma 3: l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (qui rientra, per giurisprudenza ormai pacifica, la diffamazione su social network, blog, gruppi WhatsApp aperti).
- Comma 4: l’offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.
Per la diffamazione a mezzo stampa restano applicabili anche le disposizioni della L. 47/1948 sulla stampa, tranne l’art. 13 (reclusione da uno a sei anni), dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 150/2021; dopo la stessa sentenza, la reclusione prevista dall’art. 595, comma 3, c.p. è riservata ai casi di eccezionale gravità.
Quando si può fare denuncia per diffamazione: i tre presupposti?
Sintetizzo i tre filtri che la persona offesa deve superare prima di procedere.
1. Il termine: tre mesi dalla conoscenza del fatto
Il termine decorre dal momento in cui la persona offesa ha avuto conoscenza del fatto, non dal momento del fatto in sé. Per la diffamazione online, la giurisprudenza ha chiarito che il dies a quo si individua, di regola, alla prima visione del contenuto da parte della vittima, non alla data di pubblicazione.
2. La prova: il contenuto offensivo deve essere documentabile
Sembra ovvio, ma è il punto debole più frequente. Servono:
- Screenshot completi (URL, data, autore visibili);
- Print to PDF con metadati conservati;
- Idealmente, un’acquisizione forense (o una constatazione notarile) che renda più difficilmente contestabile l’autenticità del contenuto;
- Eventuali testimonianze di chi ha letto il contenuto.
3. L’identificazione dell’autore
Per i social network e i contenuti anonimi, l’identificazione passa per le indagini della Polizia Postale: il querelante non è obbligato a indicare l’autore, ma deve fornire ogni elemento utile (account, URL, conversazioni private).
Come si presenta la querela: i canali?
La querela può essere depositata:
- Presso una stazione dei Carabinieri o un commissariato di Polizia.
- Presso la Procura della Repubblica del luogo in cui si è consumato il reato o di quello di residenza.
- Tramite avvocato che la deposita e ne raccoglie la sottoscrizione, con allegata la relativa procura speciale ex art. 122 c.p.p.
- In via telematica nei limiti previsti dalla disciplina vigente del processo penale telematico.
Il querelante può espressamente chiedere di costituirsi parte civile in un secondo momento, ma di norma la richiesta di risarcimento si formalizza in dibattimento.
La remissione della querela e il procedimento
La querela è rimessibile: fino alla sentenza definitiva il querelante può rimettere la querela (con effetti estintivi del reato), purché il querelato non la ricusi. Dopo la Riforma Cartabia, la mancata comparizione ingiustificata del querelante citato come testimone vale come remissione tacita (art. 152 c.p.). La remissione è uno strumento spesso utilizzato come parte di un’intesa transattiva con risarcimento del danno.
Sotto il profilo procedurale, una volta presentata la querela:
- La Procura iscrive la notizia di reato a carico di noti o ignoti;
- Si svolgono indagini preliminari (acquisizione di prove, identificazione, eventuale interrogatorio dell’indagato);
- Si decide tra richiesta di archiviazione e richiesta di rinvio a giudizio o citazione diretta.
Per la diffamazione, in considerazione della cornice edittale, è frequente il ricorso alla citazione diretta a giudizio.
Casistica: due ipotesi che ricorrono nello studio
(I casi descritti sono esempi illustrativi e non si riferiscono a procedimenti specifici.)
Caso A — Il post Facebook che diventa diffamazione aggravata
Un ex collaboratore pubblica sul proprio profilo un post in cui attribuisce al datore di lavoro condotte illecite specifiche. La diffamazione si configura come aggravata ex art. 595, comma 3, c.p. (mezzo di pubblicità) e secondo lo schema dell’attribuzione di un fatto determinato (comma 2). La persona offesa, con tempestiva querela e acquisizione forense del post, può ottenere il rinvio a giudizio dell’autore e — in sede civile — un risarcimento parametrato anche al perimetro di diffusione del messaggio.
Caso B — La recensione su Google Reviews
Un cliente scrive una recensione contenente espressioni offensive non riconducibili a un giudizio critico legittimo (es. attribuzioni di reato). La giurisprudenza ha consolidato il principio per cui la critica resta lecita se rimane nei limiti della continenza espressiva e della veridicità del fatto, ma esonda nella diffamazione quando si traduce in attribuzioni gratuite o non documentate. In casi analoghi la difesa lavora sulla distinzione tra critica e diffamazione e, nei limiti tassativi dell’exceptio veritatis (art. 596 c.p.), sulla prova della verità dei fatti attribuiti.
Una riflessione: il diritto di critica e il suo limite
Il sistema italiano protegge ampiamente il diritto di critica, come articolazione della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.). La giurisprudenza individua tre limiti:
- Pertinenza: la critica deve riguardare un interesse pubblico;
- Continenza espressiva: il linguaggio deve essere proporzionato al merito;
- Verità putativa o reale: il fatto deve esistere o, almeno, essere ritenuto vero con ragionevolezza.
Dentro questi limiti la critica è scriminata; oltre, diventa diffamazione. È una linea che il giurista impara a leggere quasi a colpo d’occhio, ma che resta — per il querelante e per il querelato — un terreno di confronto delicato.
Per approfondire il quadro adiacente, è utile leggere la mia trattazione della diffamazione in sé considerata, della minaccia come fattispecie a tutela della persona, della legittima difesa, e — per il quadro generale — la guida completa: reati contro la persona. Sul versante simmetrico, segnalo l’approfondimento: reati sessuali e violenza di genere.
FAQ
Si presenta denuncia o querela per la diffamazione? Tecnicamente si presenta una querela, perché la diffamazione è procedibile a querela della persona offesa. Nel linguaggio comune si parla di “denuncia per diffamazione” ma il termine corretto è querela.
Entro quanto tempo si può presentare? Entro tre mesi dal momento in cui la persona offesa ha avuto conoscenza del fatto (art. 124 c.p.). Per i contenuti online il termine decorre, di regola, dalla prima visione del contenuto.
Costa qualcosa presentare la querela? Il deposito presso la Procura o le forze dell’ordine è gratuito. Restano a carico del querelante eventuali spese di assistenza legale e di acquisizione forense delle prove.
Si può ritirare la querela dopo averla presentata? Sì, fino alla sentenza definitiva: si parla di “remissione della querela”, che ha effetto estintivo del reato se il querelato non la ricusa.
La diffamazione su un gruppo WhatsApp configura aggravante? Se il gruppo è composto da più persone, l’elemento della “comunicazione con più persone” è integrato e si configura la diffamazione. L’aggravante del comma 3 (mezzo di pubblicità) è invece valutata caso per caso: è riconosciuta per i social network aperti, mentre per le chat di gruppo chiuse la giurisprudenza tende a escluderla, salvo gruppi aperti o con un numero molto elevato di partecipanti.
Per approfondire
Si vedano anche le schede sulla diffamazione e sulla minaccia.
Approfondimenti correlati
- Guida completa: reati contro la persona — la pillar madre.
- Diffamazione — la fattispecie sostanziale.
- Minaccia — tutela della libertà morale.
- Legittima difesa — causa di giustificazione, anche di reazioni a offese gravi.
- Approfondimento: reati sessuali e violenza di genere — la pillar adiacente.
- Per assistenza operativa: per l’assistenza legale rivolgersi a ILA.
L’autore
Avv. Alexandro Tirelli — penalista, da oltre vent’anni si occupa di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la persona, alla diffamazione (anche a mezzo stampa e online) e ai reati di nuova generazione. Direttore di International Lawyers Associates.
Ultimo aggiornamento: ottobre 2026. Riferimenti: artt. 595, 596, 124, 152 c.p.; art. 21 Cost.; artt. 122, 337 c.p.p.; L. 47/1948; Corte cost. n. 150/2021.