In sintesi. La diffamazione è il reato previsto dall’art. 595 del codice penale: punisce chi, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione in assenza dell’offeso. Il significato giuridico è quindi tecnico e non coincide con l’uso quotidiano del termine: non basta “parlare male” di qualcuno, occorrono presenza di più destinatari, assenza del soggetto offeso e offesa effettiva della reputazione. Lo studio ILA assiste sia chi subisce diffamazione — in particolare online — sia chi è querelato per condotte qualificate come diffamatorie.

In breve

  • La diffamazione è disciplinata dall’art. 595 c.p. e tutela la reputazione della persona offesa.
  • Tre elementi costitutivi: comunicazione con più persone, assenza dell’offeso, offesa alla reputazione.
  • È procedibile a querela della persona offesa entro tre mesi dalla notizia del fatto (art. 124 c.p.).
  • Si distingue dall’ingiuria, oggi depenalizzata e illecito civile, che presuppone la presenza dell’offeso.
  • La diffamazione a mezzo stampa, social o internet è aggravata ai sensi dell’art. 595 comma 3 c.p.

Definizione: cosa significa diffamazione nel diritto penale

La diffamazione, ai sensi dell’art. 595 c.p., è il reato di chi, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione di un soggetto assente. È un reato comune (chiunque può commetterlo) e di evento (è necessario che la reputazione risulti effettivamente lesa). L’evento di danno è la lesione della considerazione sociale, cioè della stima di cui la persona gode presso terzi.

Il significato giuridico è più stretto del significato comune: non tutte le critiche o le opinioni negative sono diffamazione. Occorrono tre elementi cumulativi:

  1. comunicazione con più persone — almeno due destinatari diversi dall’offeso;
  2. assenza dell’offeso — l’offeso non può percepire direttamente l’offesa nel momento in cui è proferita;
  3. offesa alla reputazione — la condotta deve incidere sulla considerazione sociale del soggetto.

In mancanza anche di uno solo di questi elementi, la condotta non integra diffamazione (può integrare altri illeciti, civili o di altra natura).

Riferimenti normativi

  • Art. 595 c.p. — diffamazione, cornice base e aggravanti.
  • Art. 595 comma 3 c.p. — aggravante per uso del mezzo della stampa o di altro mezzo di pubblicità (compresi internet e social).
  • Art. 596 c.p. — esclusione della prova della verità, salvo eccezioni.
  • Art. 596-bis c.p. — diffamazione del direttore responsabile e altre figure editoriali.
  • Art. 124 c.p. — termine di tre mesi per la querela.
  • Art. 21 Cost. — libertà di manifestazione del pensiero.
  • Artt. 2 e 3 Cost. — tutela della persona e della dignità.
  • L. 47/1948 — disciplina della stampa (l’art. 13 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 150/2021, che ha anche riservato la reclusione dell’art. 595, comma 3, c.p. ai casi di eccezionale gravità).
  • Art. 2043 c.c. — risarcimento del danno extracontrattuale.
  • Art. 10 c.c. — abuso dell’immagine altrui.
  • Reg. UE 2016/679 (GDPR) — trattamento dei dati personali nei contesti diffamatori online.

Comunicazione con più persone: cosa significa

L’elemento “più persone” non richiede una platea organizzata. È sufficiente la comunicazione con almeno due persone, anche in momenti diversi, purché la condotta sia unitaria e diretta a una pluralità di destinatari. La giurisprudenza include nelle “più persone” anche i partecipanti a una chat di gruppo, i destinatari in copia di una mail e i lettori di un post sui social.

Il caso emblematico contemporaneo è proprio il post sui social: un commento pubblico su Facebook, X, Instagram o TikTok, anche solo in cerchia di amici, integra il requisito. La Cassazione ha più volte ribadito che la diffusione su internet integra la diffamazione aggravata ex art. 595 comma 3 c.p., per uso di “altro mezzo di pubblicità”.

Assenza dell’offeso: cosa significa

L’assenza dell’offeso è il requisito che distingue strutturalmente la diffamazione dall’ingiuria (oggi depenalizzata). Non rileva la distanza fisica: ciò che conta è che l’offeso non sia in condizione di percepire l’offesa nel momento in cui è proferita e di replicare. Se l’offesa è rivolta direttamente all’interessato — anche in presenza di terzi — non è diffamazione (è ingiuria, illecito civile ex D.Lgs. 7/2016). Se invece l’offesa è proferita in assenza dell’interessato ma in presenza di altri, è diffamazione.

Offesa alla reputazione: cosa significa

L’offesa alla reputazione è la lesione della considerazione di cui il soggetto gode presso terzi. Non basta un’opinione sgradita: occorre una valenza offensiva oggettiva, valutata secondo le convenzioni sociali. Non integrano diffamazione le manifestazioni di critica esercitate nei limiti del diritto di cronaca, di critica e di satira, riconosciuti come applicazione dell’art. 51 c.p. (esercizio di un diritto) nei limiti di verità, continenza e pertinenza.

Diffamazione e ingiuria: differenza pratica

Diffamazione (art. 595 c.p.)Ingiuria (oggi illecito civile ex D.Lgs. 7/2016)
Presenza dell’offesoAssentePresente
Più personeAlmeno due destinatariNon necessario
NaturaReato penaleIllecito civile
ProcedibilitàA querela (3 mesi)Azione civile
SanzionePena ex art. 595 c.p.Risarcimento e sanzione pecuniaria civile

Casistica

(I casi descritti sono esempi illustrativi e non si riferiscono a procedimenti specifici.)

Caso 1 — Post sui social con accuse generiche. Una persona viene querelata per un post sul proprio profilo in cui critica un ex collega evocando in termini generici “mobbing” e “ricatti”. La difesa può sostenere la riconducibilità della condotta al diritto di critica, nei limiti della pertinenza e della continenza, e l’assenza di attribuzione di fatti determinati: è il bilanciamento tra tutela dell’onore e libertà di manifestazione del pensiero.

Caso 2 — Recensione online con accuse di frode. Un imprenditore è bersaglio di una recensione online che gli attribuisce pratiche commerciali fraudolente. Si possono attivare in parallelo la querela ex art. 595 c.p., la richiesta di rimozione al gestore della piattaforma e l’azione civile ex art. 2043 c.c.; l’attribuzione di un fatto determinato e falso non è coperta dal diritto di critica.

FAQ

Qual è la differenza fra diffamazione e ingiuria? La diffamazione (art. 595 c.p.) è reato e richiede l’assenza dell’offeso e la comunicazione con più persone. L’ingiuria è oggi solo illecito civile (D.Lgs. 7/2016) e richiede la presenza dell’offeso.

Un post sui social è diffamazione? Sì, se ha contenuto offensivo della reputazione di una persona individuabile, è visibile ad almeno due persone e l’interessato non era presente al momento della pubblicazione. La diffamazione “social” è aggravata.

Quanto tempo ho per sporgere querela? Tre mesi dalla notizia del fatto (art. 124 c.p.). Il termine è perentorio: trascorsi i tre mesi il diritto di querela si estingue.

Posso essere condannato per diffamazione se ho detto la verità? La prova della verità è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dall’art. 596 c.p. Negli altri casi anche la verità del fatto non esclude la responsabilità penale, salvo il bilanciamento con il diritto di cronaca o di critica.

Cosa significa “altro mezzo di pubblicità”? Categoria di chiusura che include radio, televisione, internet e social network: integra l’aggravante dell’art. 595 comma 3 c.p.

Quando rivolgersi allo studio

Se sei stato vittima di una diffamazione, o hai ricevuto una querela per condotte qualificate come diffamatorie, contatta lo studio. Il termine di tre mesi è perentorio e la qualificazione corretta delle condotte (diritto di critica? diritto di cronaca? eccesso?) è decisiva.

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