In sintesi. La diffamazione è il reato previsto dall’art. 595 del codice penale: chi, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione di un soggetto assente. È procedibile a querela della persona offesa nel termine di tre mesi. Si aggrava se commessa con mezzo di stampa, con altro mezzo di pubblicità o sui social network. La tutela penale si affianca a quella civile risarcitoria ex art. 2043 c.c., con orientamenti dottrinali in continua evoluzione anche alla luce della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost.

In breve

  • La diffamazione è disciplinata dall’art. 595 c.p. e tutela la reputazione di una persona assente offesa davanti a più destinatari.
  • È procedibile a querela della persona offesa entro tre mesi dalla notizia del fatto (art. 124 c.p.).
  • Le aggravanti principali riguardano: attribuzione di un fatto determinato; uso del mezzo della stampa, del mezzo televisivo o di “altro mezzo di pubblicità” (categoria in cui rientrano internet e i social network); pubblico ufficiale offeso a causa delle sue funzioni.
  • Esistono cause di non punibilità in presenza di esimenti: diritto di cronaca, di critica e di satira, sempre nei limiti di verità, continenza e pertinenza.
  • Sul piano civilistico, il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Che cos’è diffamazione?

La diffamazione è il reato con cui si offende l’altrui reputazione comunicando con più persone, in assenza dell’offeso. Sono tre gli elementi costitutivi: la comunicazione con più persone (anche in tempi successivi); l’assenza dell’offeso al momento della comunicazione; l’offesa alla reputazione, cioè la lesione della considerazione sociale del soggetto.

La diffamazione si distingue dall’ingiuria, oggi non più reato (depenalizzata con il D.Lgs. 7/2016) ma illecito civile, che presuppone invece la presenza dell’offeso. La differenza è strutturale: l’ingiuria attacca direttamente l’onore personale; la diffamazione attacca la considerazione di cui il soggetto gode presso terzi.

Riferimenti normativi

  • Art. 595 c.p. — diffamazione: pena base fino a 1 anno di reclusione o multa fino a 1.032 euro (comma 1); per l’attribuzione di un fatto determinato fino a 2 anni o multa fino a 2.065 euro (comma 2); se commessa a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, reclusione da 6 mesi a 3 anni o multa non inferiore a 516 euro (comma 3). Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 150/2021, la reclusione per la diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità è riservata ai casi di eccezionale gravità; negli altri casi si applica la multa.
  • Art. 596 c.p. — esclusione della prova della verità del fatto attribuito (con eccezioni tassative).
  • Art. 596-bis c.p. — diffamazione recata dal direttore responsabile, dal vicedirettore, dal proprietario della pubblicazione, ecc.
  • Art. 124 c.p. — termine di tre mesi per la querela.
  • L. 47/1948 — disciplina della stampa; l’art. 13 (reclusione da uno a sei anni per la diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto determinato) è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 150/2021.
  • Art. 21 Cost. — libertà di manifestazione del pensiero; bilanciamento con il diritto alla reputazione (di rilievo costituzionale ex artt. 2 e 3 Cost.).
  • Art. 2043 c.c. — risarcimento del danno extracontrattuale.
  • Art. 10 c.c. — abuso dell’immagine altrui.
  • GDPR Reg. UE 2016/679 — trattamento dei dati personali nei contesti diffamatori online.

Cosa significa “comunicare con più persone”?

L’elemento “più persone” non richiede una platea. È sufficiente la comunicazione con almeno due persone, anche in momenti diversi, purché la condotta unitaria sia indirizzata a una pluralità di destinatari. La giurisprudenza ha chiarito che anche un messaggio su una chat di gruppo, una conversazione in presenza di terzi, una mail in copia a più destinatari integrano il requisito.

Il caso paradigmatico contemporaneo è il post sui social network: un commento pubblico su Facebook, X o Instagram, anche fra un numero ristretto di “amici”, è già comunicazione con più persone. La Cassazione ha più volte ribadito che la diffusione su internet integra la diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, c.p., per uso di “altro mezzo di pubblicità”.

L’assenza dell’offeso significa che la persona non è in condizione di percepire direttamente l’offesa nel momento in cui viene pronunciata. Non rileva la lontananza fisica: ciò che conta è l’impossibilità di replicare nel momento della pubblicazione.

Quali sono le aggravanti della diffamazione?

L’art. 595 c.p. prevede una cornice base e una serie di aggravanti che, in alcuni casi, possono incidere significativamente sulla cornice edittale.

Attribuzione di un fatto determinato. Quando l’offesa consiste non in giudizi generici ma nell’attribuzione di un fatto specifico (es. “ha rubato un’auto”, “evade le tasse”), la pena è aggravata. È un’aggravante che si combina con la possibilità — eccezionale — di chiedere la prova della verità del fatto (art. 596 c.p.).

Mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità. È l’aggravante che si applica oggi praticamente in tutti i casi di diffamazione “social” o “online”. La pena è significativamente aumentata; la reclusione, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 150/2021, resta riservata ai casi di eccezionale gravità.

Diffamazione a danno di un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Aggravante speciale prevista dal comma 4 dell’art. 595 c.p., per l’offesa recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, a una sua rappresentanza o a un’autorità costituita in collegio.

Diffamazione a mezzo televisivo o radiofonico. Rientra nell‘“altro mezzo di pubblicità” del comma 3 dell’art. 595 c.p.

Vanno considerate anche le aggravanti comuni dell’art. 61 c.p., come l’aver agito per motivi abietti o futili.

Quali sono le esimenti per il diritto di cronaca, critica e satira?

Il bilanciamento fra reputazione (artt. 2 e 3 Cost.) e libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) ha portato la giurisprudenza a elaborare le tre note cause di giustificazione non codificate ma riconosciute come applicazione dell’art. 51 c.p. (esercizio di un diritto).

Diritto di cronaca. Opera nei limiti di: verità (oggettiva o quanto meno putativa con verifica delle fonti); pertinenza (interesse pubblico alla notizia); continenza (forma espositiva non eccedente lo scopo informativo).

Diritto di critica. Più ampio nella forma rispetto alla cronaca, ammette giudizi anche aspri, purché basati su fatti veri e mantenuti in forma non gratuitamente offensiva. La critica politica gode di latitudine maggiore.

Diritto di satira. Beneficia di un’esonerazione dal requisito di verità in senso stretto, perché la satira è strumento espressivo paradossale; resta però il limite del divieto di attacco gratuito alla persona o di accostamenti diffamatori privi di base.

Il superamento dei limiti rende illegittima la condotta e fa scattare la responsabilità penale e civile. Per i temi affini del rapporto fra offesa e reazione fisica, si rinvia all’analisi della legittima difesa e al contesto generale dei reati contro la persona nella guida completa: reati contro la persona.

La diffamazione online e sui social: come si tutela la vittima?

La diffusione delle offese tramite internet ha cambiato la fenomenologia del reato. Sotto il profilo sostanziale, vale la diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3, c.p. Il reato si consuma quando e dove il messaggio è percepito da terzi; per le offese online l’individuazione del giudice competente e della giurisdizione segue criteri elaborati dalla giurisprudenza e va verificata caso per caso.

Sotto il profilo procedurale, la vittima dovrebbe:

  1. Cristallizzare le prove con acquisizioni rapide (screenshot certificati, marche temporali, perizie informatiche): la cancellazione del contenuto da parte dell’autore o del social rende difficile la ricostruzione.
  2. Identificare l’autore: spesso necessaria una segnalazione alla polizia postale per ottenere i dati di IP dal social.
  3. Sporgere querela entro tre mesi dalla notizia del fatto (art. 124 c.p.), termine perentorio.
  4. Valutare un’azione civile separata o in costituzione di parte civile.

In parallelo, è opportuno richiedere al gestore del social la rimozione del contenuto e, ove necessario, agire ex art. 700 c.p.c. per ottenere un provvedimento cautelare di urgenza. Per i profili strettamente cybercrime si veda anche il quadro delle violenze nel tessuto digitale, con possibili sovrapposizioni con la minaccia, e l’attività risarcitoria del personal injury lawyer quando l’offesa cagiona un danno alla salute. Quando l’offesa ha matrice sessuale, è utile l’approfondimento: reati sessuali e violenza di genere.

Casistica

(I casi descritti sono esempi illustrativi e non si riferiscono a procedimenti specifici.)

Caso 1 — Recensione online aggressiva. Un ex cliente lascia su una piattaforma di recensioni un commento in cui attribuisce a un libero professionista “incompetenza” e “comportamenti truffaldini”. Il giudizio supera i limiti della critica perché attribuisce fatti determinati (truffa) senza alcun fondamento. Se il giudice ravvisa la diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3, c.p., il professionista può ottenere la condanna dell’autore, il risarcimento del danno non patrimoniale e la rimozione del contenuto.

Caso 2 — Articolo di giornale. Un quotidiano pubblica un articolo che attribuisce a un imprenditore una serie di operazioni “sospette” senza adeguata verifica delle fonti. L’imprenditore propone querela. In sede di processo, il giornalista invoca il diritto di cronaca. Il giudice valuta se la notizia fosse vera, di interesse pubblico ed espressa con continenza. Se anche uno dei tre requisiti manca, l’esimente non opera e si applica la diffamazione a mezzo stampa, con aggravamento di pena. La consulenza dell’avvocato è necessaria nel singolo caso.

FAQ

Entro quanto tempo si può sporgere querela per diffamazione? Entro tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato (art. 124 c.p.). Il termine è perentorio: oltre, il reato non è più procedibile. Per la diffamazione online, il dies a quo coincide con il momento in cui la vittima è venuta a conoscenza del contenuto.

La diffamazione su Facebook o Instagram è reato? Sì. Un post pubblico, anche se diretto a un numero ristretto di amici, integra la diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3, c.p. per uso di “altro mezzo di pubblicità”. È una delle ipotesi più frequenti oggi. Anche un commento o una storia possono integrare il reato, se ne sussistono gli elementi costitutivi.

Posso provare che ho detto la verità? Solo quando si attribuisce un fatto determinato e nei casi tassativi dell’art. 596 c.p.: se l’offeso è un pubblico ufficiale e il fatto riguarda l’esercizio delle sue funzioni; se per quel fatto è aperto o si apre un procedimento penale contro l’offeso; se il querelante chiede formalmente che il giudizio si estenda alla verità del fatto. In tutti gli altri casi, la prova della verità non è ammessa. Resta possibile, invece, l’invocazione del diritto di cronaca o critica.

Quanto può costare una condanna per diffamazione? Sul piano penale, la pena va dalla multa fino alla reclusione, oggi riservata ai casi di eccezionale gravità per la diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità (Corte cost. n. 150/2021). Sul piano civile, il danno non patrimoniale è liquidato in via equitativa e varia da poche migliaia a decine di migliaia di euro, in funzione della diffusione del messaggio, della gravità dell’offesa, del danno reputazionale concreto.

La diffamazione si può cancellare con un perdono? Trattandosi di reato procedibile a querela, la remissione della querela estingue il reato (art. 152 c.p.). È quindi possibile, anche in fase processuale, raggiungere un accordo con l’offeso che includa scuse pubbliche, risarcimento e remissione. È spesso esito di una trattativa difensiva, dopo valutazione della consulenza dell’avvocato.

Quando rivolgersi a un avvocato

La consulenza dell’avvocato è necessaria nel singolo caso: ogni vicenda è influenzata dal contesto, dalla diffusione concreta del messaggio e dai mezzi probatori disponibili. Per casi complessi con profili internazionali (autori all’estero, server fuori UE), per l’assistenza legale rivolgersi a ILA.