In sintesi. La querela per diffamazione è l’atto formale con cui la persona offesa chiede l’avvio del procedimento penale ai sensi dell’art. 595 del codice penale. È condizione di procedibilità: senza querela l’autorità non può procedere. Il termine è perentorio (tre mesi dalla notizia del fatto) e la qualità dell’atto incide sulla solidità delle indagini. Lo studio ILA assiste vittime di diffamazione — in particolare a mezzo social, recensioni online e stampa — nella redazione strutturata della querela e nella successiva attività difensiva.

In breve

  • La querela per diffamazione si presenta entro 3 mesi dalla notizia del fatto (art. 124 c.p.).
  • Può essere presentata in commissariato, Carabinieri, Procura della Repubblica o tramite avvocato.
  • Deve indicare: dati del querelante, descrizione del fatto, indicazione del responsabile (anche apparente), allegati probatori, richiesta espressa di punizione.
  • Per la diffamazione online vanno allegati screenshot integrali con URL, timestamp e — quando possibile — marca temporale.
  • È un atto gratuito per chi la presenta direttamente; l’assistenza dell’avvocato comporta i relativi onorari.
  • In parallelo è opportuna la richiesta di rimozione al gestore della piattaforma e — per casi rilevanti — l’azione civile risarcitoria.

Definizione: cos’è la querela per diffamazione

La querela è l’atto con cui la persona offesa da un reato procedibile a querela esprime la volontà che si proceda penalmente contro il responsabile (art. 336 c.p.p.). Per la diffamazione (art. 595 c.p.) la querela è condizione di procedibilità: senza, l’azione penale non si avvia, neppure se l’autorità ha avuto notizia del fatto attraverso altri canali.

Si distingue dalla denuncia, che è atto generale di comunicazione di un reato (art. 333 c.p.p.) e che da sola non sblocca i reati procedibili a querela. La diffamazione “aggravata” non è procedibile d’ufficio: rimane in ogni caso a querela, salvo le ipotesi residuali in cui vi è il pubblico ufficiale offeso a causa delle sue funzioni.

Riferimenti normativi

  • Art. 595 c.p. — diffamazione.
  • Art. 596 c.p. — esclusione della prova della verità.
  • Art. 124 c.p. — termine di tre mesi per la querela.
  • Art. 336 c.p.p. — definizione della querela.
  • Art. 337 c.p.p. — forme della querela.
  • Art. 152 c.p. — remissione della querela.
  • L. 47/1948 — disciplina della stampa (l’art. 13 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 150/2021, che ha anche riservato la reclusione dell’art. 595, comma 3, c.p. ai casi di eccezionale gravità).
  • Art. 21 Cost. — libertà di manifestazione del pensiero.
  • Art. 2043 c.c. — risarcimento del danno.
  • Reg. UE 2016/679 (GDPR) — trattamento dei dati personali.

Il termine di tre mesi: quando decorre

Il termine per sporgere querela è di tre mesi dalla notizia del fatto (art. 124 c.p.). La decorrenza è il momento in cui la persona offesa ha avuto conoscenza dell’offesa diffamatoria, non quello in cui l’offesa è stata pubblicata.

Per la diffamazione online il punto è particolarmente rilevante: un post pubblicato mesi prima può integrare il termine dal momento in cui l’offeso lo scopre, purché la scoperta non sia colpevolmente ritardata. La giurisprudenza ha più volte chiarito che la prova della data di conoscenza spetta in concreto al querelante: conviene documentarla (screenshot con timestamp, mail di segnalazione di terzi).

Il termine è perentorio: trascorsi i tre mesi il diritto di querela si estingue. Non vi è proroga né rimessione in termini per dimenticanza o errore di valutazione.

Cosa deve contenere la querela

Una querela ben fatta include:

  1. Dati anagrafici del querelante e del difensore eventualmente nominato.
  2. Indicazione del soggetto querelato (nome, cognome, dati identificativi disponibili; quando non noto, indicazione come “ignoti” con elementi descrittivi).
  3. Descrizione puntuale del fatto: data, modalità, mezzo (post Facebook, recensione Google, stampa, chat), citazione testuale delle espressioni ritenute diffamatorie.
  4. Indicazione della reputazione lesa e del contesto (professionale, commerciale, personale).
  5. Allegati probatori: screenshot integrali con URL e timestamp, copia degli articoli, esportazione delle chat.
  6. Richiesta espressa di procedere penalmente e di essere ammessi alle indagini.
  7. Riserva di costituzione di parte civile nel successivo giudizio.
  8. Sottoscrizione del querelante e/o del difensore con procura speciale.

Per casi rilevanti si aggiungono richieste istruttorie specifiche: acquisizione dei dati di traffico telematico al provider, perizia informatica, richiesta di rimozione cautelare ex art. 700 c.p.c. davanti al giudice civile.

Dove e come presentare la querela?

  • Presso un commissariato di Polizia, i Carabinieri o la Procura della Repubblica: si firma a verbale e si consegnano gli allegati.
  • Per posta o tramite difensore con procura speciale: in questo caso vale la sottoscrizione autenticata dal difensore.
  • Online sul portale commissariatodips.it: la segnalazione iniziale deve poi essere ratificata di persona entro 48 ore per valere come querela formale.

La presentazione è gratuita: non sono richiesti contributi o marche. L’assistenza dell’avvocato è facoltativa per la presentazione, ma fortemente consigliata per casi rilevanti — soprattutto online — perché incide sulla qualificazione del fatto, sull’efficacia degli allegati e sulla scelta degli strumenti istruttori da richiedere.

La remissione della querela

La querela per diffamazione è rimessibile: il querelante può rimettere la querela fino alla sentenza definitiva (art. 152 c.p.), purché il querelato non la ricusi; la mancata comparizione ingiustificata del querelante citato come testimone vale come remissione tacita. È spesso lo strumento di una conciliazione: la remissione può essere subordinata al risarcimento del danno e a una rettifica pubblica.

Costituirsi parte civile

La querela contiene di regola la riserva di costituzione di parte civile. La costituzione effettiva avviene poi nel processo, davanti al giudice del dibattimento, ed è lo strumento per ottenere il risarcimento del danno nella sede penale, senza dover avviare un giudizio civile autonomo. È l’opzione consigliata per casi rilevanti, perché unifica i procedimenti e accelera l’eventuale risarcimento.

Casistica

(I casi descritti sono esempi illustrativi e non si riferiscono a procedimenti specifici.)

Caso 1 — Diffamazione su recensioni online. Un professionista è bersaglio di recensioni infondate su una piattaforma di review. Una querela ex art. 595 c.p. corredata da allegati strutturati (screenshot con URL e marche temporali), una richiesta di rimozione al gestore e un’eventuale azione civile parallela sono gli strumenti tipici; spesso, per la persona offesa, il valore principale è il ripristino della reputazione più che la somma liquidata.

Caso 2 — Diffamazione su social professionale. Una persona viene accusata pubblicamente, su un social network professionale, da un ex collaboratore che le attribuisce condotte scorrette. La querela può essere accompagnata dalla richiesta di acquisire i dati del profilo presso il provider per identificare l’autore; non di rado le parti arrivano a una conciliazione con rimozione del post, rettifica pubblica e risarcimento, e conseguente remissione della querela.

FAQ

Posso presentare la querela da solo? Sì. La presentazione è gratuita e può avvenire in commissariato, dai Carabinieri o in Procura. Per casi rilevanti l’assistenza dell’avvocato è consigliata.

Quanto costa farsi assistere da un avvocato? Dipende dalla complessità del caso e dal valore. Il primo colloquio è il momento per definire i costi. ILA offre preventivi chiari e differenziati.

Posso ritirare la querela? Sì. La querela per diffamazione è rimessibile (art. 152 c.p.) fino alla sentenza definitiva. La remissione si presta spesso a una conciliazione con risarcimento.

Cosa succede se non conosco l’autore (es. profilo anonimo)? La querela si presenta “contro ignoti”. Si può chiedere all’autorità giudiziaria l’acquisizione dei dati di traffico al provider per l’identificazione.

Posso chiedere anche il risarcimento? Sì. La riserva di costituzione di parte civile si include nella querela; la costituzione effettiva avviene nel processo. In alternativa, è possibile l’azione civile autonoma.

Quando rivolgersi allo studio

Se hai subito una diffamazione — sui social, in una recensione online, sulla stampa o in una chat — contatta lo studio entro il termine di tre mesi. La qualità della querela e degli allegati probatori incide sulla solidità delle indagini e sull’esito finale.

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