In sintesi. La responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni — disciplinata dal D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 — è il regime sanzionatorio autonomo che colpisce l’ente quando un suo apicale o sottoposto commette uno dei reati presupposto previsti dalla legge, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. È un regime formalmente amministrativo, sostanzialmente di natura para-penale, con sanzioni pesanti — pecuniarie, interdittive, confisca — che possono compromettere la stessa continuità aziendale.

In breve

  • Il D.Lgs 231/2001 ha introdotto in Italia la responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche per i reati commessi nel loro interesse o a vantaggio.
  • L’ente è imputabile autonomamente in un processo penale: paga sanzioni pecuniarie per quote, può subire interdizioni, confische, pubblicazione della sentenza.
  • Il catalogo dei reati presupposto è cresciuto enormemente: dalla corruzione iniziale a riciclaggio, reati tributari, ambientali, informatici, di sicurezza sul lavoro, market abuse, criminalità organizzata e altri.
  • L’unica via per evitare la responsabilità è il modello organizzativo 231 (MOG) efficacemente attuato, vigilato da un Organismo di Vigilanza (OdV), idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
  • Sono esclusi dalla responsabilità lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Definizione: cos’è la responsabilità 231

La responsabilità amministrativa degli enti è la responsabilità autonoma — pur incidentalmente accertata in un procedimento penale a carico delle persone fisiche — di una società, di un’associazione anche priva di personalità giuridica, di una fondazione o di un ente collettivo per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente da parte di soggetti apicali (amministratori, direttori generali, persone che esercitano in fatto la gestione e il controllo) o sottoposti (dipendenti, collaboratori soggetti a vigilanza degli apicali).

La qualificazione “amministrativa” è frutto di una scelta di compromesso con il principio costituzionale di responsabilità penale personale (art. 27 Cost.). Nella sostanza, la disciplina ha natura para-penale: il procedimento si svolge davanti al giudice penale, con regole processuali penali, e le sanzioni hanno carattere afflittivo. Secondo un orientamento diffuso, alla luce dei criteri elaborati dalla Corte EDU (sentenza Engel e successive), le sanzioni 231 sono riconducibili alla nozione “convenzionale” di pena.

La struttura della responsabilità: i criteri di imputazione

Il decreto distingue i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi.

Criteri oggettivi (art. 5 D.Lgs 231/2001). L’ente è responsabile quando il reato è commesso da soggetti apicali o sottoposti nel suo interesse o a suo vantaggio. L’interesse è una nozione soggettiva ex ante (la condotta è finalizzata a un’utilità dell’ente); il vantaggio è una nozione oggettiva ex post (la condotta ha prodotto un’utilità dell’ente). Sono criteri alternativi e basta uno per la responsabilità. Sono invece esclusi i reati commessi nell’esclusivo interesse proprio dell’autore o di terzi.

Criteri soggettivi (artt. 6 e 7). Sono diversi a seconda della qualifica dell’autore:

  • Per i reati di apicali (art. 6): l’ente non risponde se prova di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; di aver affidato il compito di vigilare a un OdV dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello; che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza dell’OdV.
  • Per i reati di sottoposti (art. 7): l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. L’inosservanza è esclusa se l’ente, prima del fatto, ha adottato ed efficacemente attuato il MOG.

L’onere della prova è quindi diverso: nei reati di apicali è l’ente a dover dimostrare le condizioni dell’art. 6 (esimente); nei reati di sottoposti l’accusa deve provare l’inosservanza dei doveri di direzione/vigilanza.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 — disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.
  • Art. 5 — criterio di imputazione (interesse o vantaggio dell’ente).
  • Art. 6 — modello organizzativo, OdV e condizioni di esimente per reati di apicali.
  • Art. 7 — esimente per reati di sottoposti.
  • Artt. 9-23 — sanzioni: pecuniarie per quote, interdittive, confisca, pubblicazione della sentenza.
  • Artt. 24 e ss. — catalogo dei reati presupposto (in continua espansione).
  • Linee Guida di Confindustria (ultima edizione: giugno 2021) (e di altre associazioni di categoria) — richiamate dall’art. 6 co. 3 come parametro di adeguatezza.
  • D.Lgs 24/2023 — whistleblowing, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937.
  • L. 190/2012 — legge anticorruzione, con riferimenti al rapporto pubblico/privato.
  • UNI ISO 37001 — sistemi di gestione anticorruzione, standard internazionale di riferimento.

I reati presupposto: un catalogo in continua espansione

Il catalogo originario del D.Lgs 231/2001 era limitato (corruzione, malversazione, indebita percezione di erogazioni). Le numerose riforme successive, in oltre vent’anni, hanno esteso la responsabilità degli enti a un perimetro molto ampio. Le principali famiglie di reati presupposto includono:

  • Indebita percezione e malversazione (art. 24)
  • Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)
  • Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)
  • Peculato e indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) quando offendono gli interessi finanziari UE, concussione, induzione indebita, corruzione e traffico di influenze illecite (art. 25, come modificato dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024, che ha abrogato l’abuso d’ufficio)
  • Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito (art. 25-bis)
  • Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1)
  • Reati societari, incluse le false o omesse dichiarazioni per il certificato preliminare (D.Lgs. 19/2023) (art. 25-ter)
  • Reati di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater)
  • Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1)
  • Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)
  • Abusi di mercato (art. 25-sexies)
  • Omicidio colposo e lesioni colpose gravi/gravissime con violazione della disciplina antinfortunistica (art. 25-septies)
  • Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita (art. 25-octies)
  • Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1)
  • Violazione delle misure restrittive dell’Unione europea (art. 25-octies.2, introdotto dal D.Lgs. 211/2025)
  • Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, introdotto dalla L. 157/2019)
  • Reati ambientali (art. 25-undecies, ampliato dal D.L. 116/2025 conv. L. 147/2025)
  • Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)
  • Reati di contrabbando e in materia di accise (art. 25-sexiesdecies, riscritto dal D.Lgs. 141/2024)
  • Delitti contro il patrimonio culturale (artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies, L. 22/2022)
  • Delitti contro gli animali (art. 25-undevicies, L. 82/2025)
  • Reati transnazionali (L. 146/2006)
  • Ulteriori famiglie (tra cui delitti in materia di diritto d’autore, frodi sportive, razzismo e xenofobia): il catalogo va sempre verificato sul testo vigente del D.Lgs 231/2001

Per ogni famiglia di reati presupposto, il modello organizzativo deve avere una parte speciale dedicata: la “parte generale” del MOG illustra la governance, la metodologia, i ruoli; le parti speciali presidiano le aree di rischio reato per reato.

Il modello organizzativo (MOG): cosa deve contenere

L’art. 6 del D.Lgs 231/2001 indica i requisiti minimi di un modello idoneo. Un modello che regge il vaglio giudiziale è quello che mette in fila — senza eccessi formalistici e senza modelli “scaricati” — gli elementi seguenti:

Mappatura delle aree a rischio. Analisi specifica dei processi aziendali e dei reati presupposto astrattamente configurabili, area per area, funzione per funzione. La mappatura va aggiornata ogni volta che cambia la struttura organizzativa o il catalogo dei reati.

Protocolli decisionali. Procedure scritte: chi fa cosa, con quali poteri, con quali controlli incrociati, con quale tracciabilità. L’art. 6 chiede “modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati”.

Sistema disciplinare. Sanzioni effettive per chi viola il modello, coerenti con il CCNL applicabile e graduate.

Flussi informativi verso l’OdV. L’OdV non può vigilare se non riceve informazioni: i flussi — periodici e ad evento — sono il cuore operativo del modello.

Whistleblowing. Dopo il D.Lgs 24/2023 (attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937), il canale di segnalazione interno è elemento strutturale di un modello adeguato. Vanno presidiati riservatezza, tutela del segnalante, tracciatura delle segnalazioni e degli esiti.

Formazione. Il personale deve conoscere il modello: la formazione documentata è elemento ricorrente nelle motivazioni delle sentenze che valutano l’efficace attuazione.

Codice etico. Documento valoriale che accompagna il modello e che ne esplicita i principi di riferimento.

L’Organismo di Vigilanza (OdV)

L’OdV è il presidio interno della tenuta del modello. La giurisprudenza richiede tre requisiti: autonomia e indipendenza rispetto agli organi gestori, professionalità (composizione tecnica idonea a presidiare il rischio-reato), continuità d’azione (non un controllore occasionale).

I poteri tipici sono di vigilanza, di iniziativa investigativa interna, di reporting verso l’organo amministrativo e il collegio sindacale. La composizione può essere monocratica (più frequente nelle PMI) o collegiale (preferibile nelle realtà strutturate); il collegio sindacale può svolgere le funzioni di OdV nelle società di capitali, secondo l’art. 6 co. 4-bis del decreto.

Errore ricorrente nella prassi: nominare OdV un soggetto interno apicale (ad esempio il direttore amministrativo o il legale interno con riporto al CEO). La giurisprudenza penale tende a escludere l’autonomia in questi casi, vanificando l’esimente.

Le sanzioni a carico dell’ente

Le sanzioni del D.Lgs 231/2001 hanno natura formalmente amministrativa ma sostanza punitiva. Si distinguono in:

Pecuniarie per quote (artt. 10-12): il giudice determina il numero di quote (da 100 a 1.000) in base alla gravità del fatto e il valore della singola quota (da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro) in base alle condizioni economiche dell’ente. La sanzione pecuniaria massima ordinaria è quindi di circa 1,5 milioni di euro; per gli abusi di mercato può essere aumentata fino a dieci volte il prodotto o profitto se di rilevante entità (art. 25-sexies co. 2) e per alcune fattispecie recenti (violazione delle misure restrittive UE) è parametrata al fatturato.

Interdittive (artt. 9 co. 2 e 13): interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze, divieto di contrattare con la PA, esclusione da agevolazioni e finanziamenti, divieto di pubblicizzare beni o servizi. Sono — nella prassi — le sanzioni più dolorose. Si applicano per i reati per cui sono espressamente previste e quando l’ente ha tratto un profitto di rilevante entità con reato commesso da apicali o, per i sottoposti, agevolato da gravi carenze organizzative, oppure in caso di reiterazione (art. 13). Durata ordinaria: da tre mesi a due anni; per i reati contro la PA dell’art. 25, dopo la L. 3/2019, da quattro a sette anni (apicali) e da due a quattro anni (sottoposti), con ritorno alla durata ordinaria in caso di collaborazione efficace prima della sentenza di primo grado (art. 25 co. 5-bis).

Confisca del prezzo o del profitto (art. 19): obbligatoria in caso di condanna, anche per equivalente (art. 19 co. 2).

Pubblicazione della sentenza (art. 18): danno reputazionale che spesso eccede quello sanzionatorio diretto.

Sanzioni cautelari interdittive. Già in fase di indagini preliminari, il giudice può applicare misure cautelari interdittive (art. 45) a carico dell’ente, con effetti gravissimi sulla continuità aziendale.

La difesa dell’ente nei procedimenti 231

La difesa dell’ente è autonoma rispetto a quella delle persone fisiche imputate e si gioca su più piani.

Adeguatezza del modello. Il fulcro è l’esimente dell’art. 6: dimostrare l’idoneità del modello in vigore al momento del fatto e la sua efficace attuazione. Il giudice penale conduce un giudizio ex ante, valutando se quel modello — letto nel contesto in cui operava — era ragionevolmente idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Elusione fraudolenta. Quando il modello era idoneo ma il reato è stato commesso aggirandolo con artifici, ricorre l’elusione fraudolenta che opera in esimente.

Modifiche post-fatto. Le condotte riparatorie (artt. 12 e 17 D.Lgs 231/2001) — risarcimento del danno, eliminazione delle conseguenze del reato, adozione/aggiornamento del modello — comportano riduzione della sanzione e, in alcuni casi, l’inapplicabilità di misure interdittive.

Patteggiamento ex art. 63. L’ente può chiedere l’applicazione di pena con accordo con la Procura, con riduzioni sanzionatorie.

Rapporto con la difesa delle persone fisiche. Gli interessi dell’ente e degli imputati persone fisiche non sempre coincidono: il modello esimente richiede che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente le procedure (cioè con dolo significativo del singolo). Lo studio gestisce il coordinamento dei profili difensivi senza confondere gli interessi.

Internal investigation: lo strumento preventivo

Quando emergono segnali — denunce, anomalie contabili, controversie con dipendenti, ispezioni in corso, segnalazioni whistleblower — l’internal investigation è lo strumento per chiarire i fatti prima del procedimento penale.

Lo studio struttura le indagini interne con metodologia rigorosa: definizione del perimetro, raccolta di documentazione e di e-mail (in tutela del trattamento dei dati e degli statuti dei lavoratori), interviste, analisi forense informatica, report finale. Gli esiti orientano le decisioni successive: aggiornamento del modello, misure disciplinari, condotte riparatorie, eventuale segnalazione spontanea all’autorità.

Casi tipo

(Esempi illustrativi di situazioni tipiche: non si riferiscono a procedimenti specifici né a clienti dello studio.)

Caso 1 — Modello “di facciata” e responsabilità dell’ente. Società di costruzioni che ha adottato un modello generico, scaricato da una piattaforma online, senza mappatura specifica dei processi. Un dirigente commette corruzione per ottenere un appalto. Il modello rischia di essere giudicato inidoneo: assenza di valutazione del rischio specifico, OdV nominato fra i dirigenti apicali, nessun flusso informativo documentato. L’esimente non opera. La difesa può lavorare sulle condotte riparatorie (risarcimento, ricostruzione del modello) per ridurre le sanzioni ed evitare le interdittive.

Caso 2 — Quando l’esimente può operare. PMI manifatturiera che affronta un episodio isolato di corruzione del proprio responsabile commerciale. Elementi che la difesa può valorizzare: modello specifico, OdV (esterno e collegiale) con flussi informativi attivi sui pagamenti a consulenti esteri, sistema disciplinare già applicato in passato, formazione documentata. Se il fatto è ricostruito come elusione fraudolenta del modello, la responsabilità dell’ente può essere esclusa ai sensi dell’art. 6.

Caso 3 — Internal investigation dopo una segnalazione. Gruppo industriale che riceve una segnalazione whistleblower su sospette irregolarità in una controllata estera. Un’indagine interna strutturata consente di verificare gli indizi, adottare le misure disciplinari e organizzative e valutare con il difensore la strategia verso l’autorità, incluse le condotte riparatorie utili a contenere le sanzioni e a preservare la continuità operativa.

FAQ

Cos’è la responsabilità 231? È la responsabilità “amministrativa” (sostanzialmente para-penale) delle società e degli altri enti collettivi per i reati commessi nel loro interesse o a vantaggio da apicali o sottoposti. È disciplinata dal D.Lgs 231/2001 e accertata in un procedimento penale autonomo a carico dell’ente.

Il modello 231 è obbligatorio? Formalmente no, ma di fatto sì: senza modello l’ente non può accedere all’esimente dell’art. 6 del decreto e si espone, in caso di reato commesso da apicali o sottoposti, a sanzioni pecuniarie, interdittive e alla confisca del profitto. In molte filiere (PA, sanità, banche, energia) il modello è inoltre richiesto contrattualmente.

Chi deve adottare il modello organizzativo 231? Tutte le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica destinatarie del decreto. Lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale sono esclusi (art. 1 co. 3).

Quali reati fanno scattare la responsabilità 231? Il catalogo dei reati presupposto, contenuto negli artt. 24 e ss. del decreto, è in continua espansione: include corruzione, riciclaggio, reati tributari, reati societari, abusi di mercato, reati informatici, reati ambientali, omicidio e lesioni con violazione antinfortunistica, e altri ancora.

Cosa succede se il modello c’è ma è inadeguato? Un modello inidoneo o non efficacemente attuato non opera come esimente. L’ente risponde delle conseguenze del reato commesso dai propri esponenti, e le carenze organizzative possono rilevare anche ai fini delle sanzioni interdittive (art. 13).

Qual è la differenza fra modello 231 e codice etico? Il codice etico è un documento valoriale che enuncia principi e impegni. Il modello 231 è un sistema operativo di procedure, controlli, flussi, sanzioni. Il codice etico è normalmente parte integrante del modello, ma non lo sostituisce.

Chi può essere OdV? Soggetti dotati di autonomia e indipendenza rispetto agli organi gestori, professionalità adeguata, capacità di assicurare continuità d’azione. Composizione monocratica o collegiale, anche con membri esterni. Nelle società di capitali, il collegio sindacale può svolgere le funzioni di OdV.

Quanto costa adottare un modello 231? Dipende dalla dimensione e dalla complessità dell’ente. Lo studio segue PMI e grandi gruppi con percorsi modulari: mappatura, redazione, formazione, supporto all’OdV, aggiornamenti annuali. La spesa va vista come investimento in assicurazione preventiva rispetto a sanzioni che possono compromettere la continuità aziendale.

Quando rivolgersi allo studio

Se la tua società è raggiunta da un avviso di garanzia, da un’ispezione, da una segnalazione whistleblower con possibili profili di reato, contatta lo studio. Se vuoi adottare o aggiornare il modello 231, condurre un’internal investigation, formare l’OdV o il personale apicale, lo studio interviene con un percorso strutturato su misura della tua organizzazione.

Richiedi una consulenza riservata — risposta entro 24 ore. Per le emergenze (ispezioni in corso, misure cautelari interdittive) la linea operativa è attiva 24/7.

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