In sintesi. L’aggravante della transnazionalità (oggi art. 61-bis c.p., che dal 2018 ha sostituito l’art. 4 della L. 146/2006) aumenta la pena da un terzo alla metà e incide su misure cautelari e benefici. Si applica ai reati puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni — quindi anche a bancarotta, frode fiscale, riciclaggio, market abuse — quando alla loro commissione ha contribuito un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. La difesa può contestare l’aggravante quando la dimensione internazionale dell’impresa è fisiologica e non integra alcun gruppo criminale. Contattaci per una valutazione immediata.

In breve

  • L’aggravante della transnazionalità aumenta la pena da un terzo alla metà e, innalzando la pena finale, può rendere più difficile l’accesso ai benefici (sospensione condizionale, misure alternative).
  • Si applica a qualsiasi reato punito con reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, compresi molti reati economici: bancarotta, frode fiscale, riciclaggio, false comunicazioni sociali, market abuse.
  • Scatta solo se al reato ha contribuito un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato: non basta avere conti, controllate o fornitori esteri.
  • La difesa può far emergere che la componente estera è fisiologica all’attività d’impresa, non sintomo di crimine organizzato.
  • Lo studio ILA assiste in tutte le fasi: indagini, misure cautelari, dibattimento, anche con responsabilità 231 dell’ente.

Che cos’è l’aggravante della transnazionalità?

L’aggravante, introdotta dall’art. 4 della L. 146/2006 (ratifica della Convenzione ONU di Palermo) e trasferita nel codice penale come art. 61-bis c.p. dal D.Lgs. 21/2018 (riserva di codice), comporta un aumento di pena da un terzo alla metà quando al reato ha dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Il richiamo all’art. 416-bis.1, comma 2, c.p. impedisce inoltre che le attenuanti (diverse da quelle degli artt. 98 e 114 c.p.) siano ritenute equivalenti o prevalenti. Nata nel contrasto al crimine organizzato e al narcotraffico, viene contestata anche nei procedimenti per reati economici, perché si applica a qualsiasi reato punito con reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

Il problema, per chi gestisce un’impresa con sedi o rapporti all’estero, è evidente: quasi ogni reato economico supera quella soglia e quasi ogni impresa ha una dimensione internazionale. L’accusa è tentata di trattare la struttura estera dell’azienda come se fosse, di per sé, una struttura criminale.

Cosa rischi concretamente?

Quando l’aggravante regge, le conseguenze sono pesanti:

  • Aumento della pena da un terzo alla metà rispetto alla cornice base del reato contestato, senza possibilità di neutralizzarlo con il bilanciamento delle attenuanti.
  • Misure cautelari più severe: la dimensione transnazionale viene spesso usata per giustificare la custodia in carcere o gli arresti domiciliari per pericolo di fuga.
  • Benefici più difficili: trattandosi di aggravante a effetto speciale, incide sul calcolo della prescrizione e dei termini cautelari; la pena più alta rende più difficili sospensione condizionale e misure alternative alla detenzione.
  • Riflessi sull’ente: per alcuni reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006) è prevista anche la responsabilità 231 dell’ente.

Per questo non si tratta di un dettaglio tecnico: l’aggravante può cambiare radicalmente l’esito del procedimento.

Quando l’aggravante NON si applica?

Qui si gioca la difesa. La giurisprudenza richiede presupposti concorrenti, e su ciascuno è possibile incidere.

Cass. pen. SS.UU. n. 18374/2013 (Adami) — Le Sezioni Unite hanno ricostruito i presupposti dell’aggravante (allora art. 4 L. 146/2006): un reato punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e il contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Hanno inoltre affermato che l’aggravante è applicabile anche al reato associativo, a condizione che il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l’associazione stessa.

Il punto debole dell’accusa, nei reati economici, è quasi sempre il gruppo criminale organizzato. Le Sezioni Unite hanno chiarito che si tratta di qualcosa di più del semplice concorso di persone.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il “gruppo criminale organizzato” è qualcosa di più del mero concorso di persone e qualcosa di meno dell’associazione per delinquere: richiede una certa stabilità dei rapporti, un’organizzazione sia pure minimale e non occasionale, e un contributo consapevole alla commissione del reato.

La difesa muove proprio da qui: una holding con sedi in più Paesi non è un gruppo criminale organizzato solo perché è multinazionale. Se la componente estera è fisiologica all’attività d’impresa, e non esiste una struttura criminale ulteriore che opera in più Stati, manca il presupposto stesso dell’aggravante.

Come si imposta la difesa?

L’intervento difensivo si articola su tre direttrici operative:

  1. Smontare il “gruppo criminale organizzato”. Verificare se gli elementi indicati dall’accusa coincidono con l’organigramma lecito dell’impresa e non con una struttura criminale autonoma.
  2. Far valere il limite della coincidenza. Quando è contestato un reato associativo e il preteso gruppo coincide con l’associazione stessa, l’aggravante non è applicabile a quel reato (con i limiti posti dalla giurisprudenza per i reati-fine).
  3. Incidere sulle misure cautelari. Ridimensionata la dimensione transnazionale, cade anche il principale argomento usato per giustificare le misure più afflittive.

Caso studio

(Esempi illustrativi di situazioni tipiche: non si riferiscono a procedimenti specifici né a clienti dello studio.)

Un imprenditore a capo di un gruppo societario con sedi in più Paesi è indagato per reati economici con la contestazione dell’aggravante della transnazionalità. L’accusa identifica nel gruppo societario un “gruppo criminale organizzato” operante in più Stati. La difesa può lavorare sulla dimostrazione che la presenza estera è fisiologica all’attività d’impresa e che la struttura indicata coincide con il normale organigramma aziendale, privo di una dimensione criminale autonoma: se l’aggravante viene esclusa, i riflessi si producono anche sul piano cautelare.

Lo studio segue procedimenti per reati economici a proiezione internazionale in tutte le fasi e in coordinamento con i corrispondenti esteri. Contattaci per una valutazione riservata della tua posizione.

Domande frequenti

Di quanto aumenta la pena con l’aggravante della transnazionalità?

L’aumento va da un terzo alla metà della pena prevista per il reato base (art. 61-bis c.p.), e incide anche su misure cautelari e accesso ai benefici.

L’aggravante si applica solo al narcotraffico?

No. Si applica a qualsiasi reato punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, compresi i reati economici come bancarotta, frode fiscale e riciclaggio.

Avere conti o società all’estero basta per la contestazione?

No. Serve il contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. La sola presenza di rapporti esteri leciti non integra l’aggravante: è uno dei principali argomenti difensivi.

Cosa posso fare se mi è già stata contestata?

Contattare immediatamente un difensore. Lo studio ILA valuta la sussistenza dei presupposti dell’aggravante e imposta la strategia già in fase di indagini e di richiesta di misure cautelari.


Perché lo studio ILA

International Lawyers Associates assiste imprese e persone fisiche nei procedimenti penali economici a dimensione internazionale, con un network di corrispondenti esteri e competenza specifica in cooperazione giudiziaria. Diretto dall’Avv. Alexandro Maria Tirelli.

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