Riassunto — La corruzione è il reato contro la pubblica amministrazione in cui un pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) riceve denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare un atto del proprio ufficio. Il codice penale italiano la disciplina agli artt. 318-322 c.p., con figure distinte — corruzione propria, impropria, in atti giudiziari, induzione — e una cornice di pena progressivamente inasprita dalle riforme del 2012, 2015 e 2019; la L. 114/2024 ha poi abrogato l’abuso d’ufficio e riscritto il traffico di influenze illecite.

In breve

  • La corruzione è un reato proprio: richiede la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (almeno da un lato del patto).
  • Il codice distingue corruzione propria (art. 319), impropria (art. 318) e in atti giudiziari (art. 319-ter), oltre alla figura dell’induzione indebita (art. 319-quater).
  • Le riforme del 2012 (L. 190), 2015 (L. 69) e 2019 (“spazzacorrotti”, L. 3/2019) hanno innalzato le pene e introdotto nuovi strumenti (pene accessorie perpetue, cd. DASPO per corrotti, agente sotto copertura, causa di non punibilità per chi collabora ex art. 323-ter c.p., regime ostativo).
  • La corruzione è un reato bilaterale: punisce sia il pubblico ufficiale (corruzione passiva) sia il privato (corruzione attiva); in questo si distingue dalla concussione, dove il privato è persona offesa.
  • La distinzione con concussione e induzione indebita passa per il rapporto tra le parti: costrizione, induzione o libero patto.

Che cos’è corruzione?

La corruzione è la condotta con cui un pubblico ufficiale, o un incaricato di pubblico servizio, riceve indebitamente — per sé o per un terzo — denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, per compiere, omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, oppure in relazione all’esercizio delle proprie funzioni. È un reato a concorso necessario: implica un patto fra due parti — il pubblico agente e il privato — e per questo si parla di corruzione “attiva” (lato privato) e “passiva” (lato pubblico).

A differenza della concussione, qui non c’è costrizione: c’è un accordo, almeno tacito. È il connotato giuridico più importante e quello che genera, in concreto, gli equivoci più frequenti — anche dottrinali.

Riferimenti normativi

  • Art. 318 c.p. — Corruzione per l’esercizio della funzione (cd. corruzione impropria).
  • Art. 319 c.p. — Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (cd. corruzione propria).
  • Art. 319-bis c.p. — Aggravanti.
  • Art. 319-ter c.p. — Corruzione in atti giudiziari.
  • Art. 319-quater c.p. — Induzione indebita a dare o promettere utilità.
  • Art. 320 c.p. — Corruzione di incaricato di pubblico servizio.
  • Art. 321 c.p. — Pene per il corruttore.
  • Art. 322 c.p. — Istigazione alla corruzione.
  • L. 190/2012 (“Severino”) — riforma di sistema della corruzione.
  • L. 69/2015 — inasprimento delle pene.
  • L. 3/2019 (“spazzacorrotti”) — modifiche al regime delle pene accessorie, agente sotto copertura, art. 323-ter c.p., reati ostativi; la sua disciplina della prescrizione è stata poi sostituita dalla L. 134/2021.
  • L. 114/2024 — abrogazione dell’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) e riscrittura del traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Corruzione propria e corruzione impropria

La distinzione tra le due figure è il primo crocevia interpretativo.

La corruzione propria (art. 319 c.p.) punisce il patto avente ad oggetto un atto contrario ai doveri d’ufficio: il pubblico agente accetta denaro per fare qualcosa che non avrebbe potuto fare, o per omettere ciò che doveva fare. La pena è significativamente più alta — riflesso del maggior disvalore del fatto.

La corruzione impropria (art. 318 c.p.) — riscritta dalla L. 190/2012 — colpisce invece il patto retributivo “per l’esercizio della funzione”: il pubblico agente riceve utilità in relazione al proprio ufficio, anche senza che si individui un atto specifico contrario. È una formulazione molto più ampia di quella previgente, che imponeva di provare un atto preciso, ed è oggi lo strumento principale per contrastare le forme di “asservimento sistemico” del pubblico ufficiale.

In sede difensiva il discrimine è decisivo: passare dall’art. 319 al 318 c.p. — o viceversa — significa cambiare la cornice di pena e, spesso, l’esito del processo.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

L’art. 319-ter c.p. tipizza un’ipotesi particolare: la corruzione finalizzata a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. È una norma autonoma — non un’aggravante — con pena marcatamente più severa e regime probatorio peculiare.

Il bene tutelato non è soltanto il buon andamento della pubblica amministrazione, ma la stessa funzione giurisdizionale. Per questa ragione la giurisprudenza è particolarmente rigorosa nell’individuare il “patto corruttivo” e nel verificare la riferibilità della condotta a un procedimento concretamente individuato. La norma può riguardare anche atti di pubblici ufficiali diversi dal giudice (ad esempio ausiliari o consulenti d’ufficio), purché idonei a favorire o danneggiare una parte nel processo.

Induzione indebita: il confine con la concussione

Prima della L. 190/2012, le condotte oggi inquadrate nell’art. 319-quater c.p. rientravano nella concussione “per induzione”. La riforma le ha estratte dall’art. 317 c.p. e le ha trattate come figura autonoma, con due conseguenze: la pena è meno severa rispetto alla concussione e — soprattutto — il privato indotto è punibile (cosa che non accade nella concussione vera e propria).

Il discrimine pratico è quasi sempre la natura della pressione: nella concussione il pubblico ufficiale costringe il privato (abuso “costrittivo”), che subisce; nell’induzione indebita il pubblico ufficiale persuade, fa pressione, ma il privato mantiene un margine di scelta e, accettando il patto, persegue anche un proprio interesse. In ogni grado di giudizio, il confine è oggetto di battaglie probatorie continue.

Per una trattazione separata del confine col reato di concussione, si rinvia alla relativa scheda. La materia del peculato, pur appartenente alla stessa famiglia dei reati contro la PA, segue una logica diversa: lì non c’è patto col privato, ma appropriazione.

Riforme recenti e linea di tendenza

La cornice della corruzione in Italia è stata oggetto di tre interventi maggiori fra il 2012 e il 2019, cui si è aggiunta la riforma del 2024.

La L. 190/2012 (“Severino”) ha riscritto l’art. 318 c.p. e introdotto l’art. 319-quater, oltre a un robusto apparato di prevenzione amministrativa (piani triennali anticorruzione, ANAC, responsabili per la trasparenza).

La L. 69/2015 ha innalzato i minimi e massimi edittali. Nel testo vigente: la corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) è punita con la reclusione da 3 a 8 anni; la corruzione propria (art. 319 c.p.) con la reclusione da 6 a 10 anni; la corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) con la reclusione da 6 a 12 anni.

La L. 3/2019 (“spazzacorrotti”) ha introdotto l’agente sotto copertura per i reati di corruzione, la causa di non punibilità per chi denuncia volontariamente e collabora (art. 323-ter c.p.) e — punto controverso — modificato il regime delle pene accessorie e dei benefici penitenziari, qualificando i reati di corruzione come reati “ostativi” ai sensi dell’art. 4-bis ord. pen. Con la sentenza n. 32/2020 la Corte costituzionale ha escluso l’applicazione retroattiva di questo regime ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge.

La L. 114/2024 (in vigore dal 25 agosto 2024) ha abrogato l’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.; abrogazione ritenuta legittima da Corte cost. n. 95/2025) e riscritto il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.): oggi occorre lo sfruttamento intenzionale di relazioni esistenti con il pubblico ufficiale (non più solo vantate), l’utilità deve essere economica e la pena è la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi. Nello stesso periodo il D.L. 92/2024 (conv. L. 112/2024) ha introdotto l’art. 314-bis c.p. (indebita destinazione di denaro o cose mobili).

La direzione è chiara: aumento delle pene, espansione degli strumenti investigativi, regime sanzionatorio sempre più rigido sul piano accessorio (interdizione dai pubblici uffici, incapacità di contrattare con la PA).

Casistica

(Esempi illustrativi di situazioni tipiche: non si riferiscono a procedimenti specifici né a clienti dello studio.)

Caso 1 — appalto pubblico. Un dirigente tecnico riceve una somma di denaro da un imprenditore per “preparare” il bando di gara in modo da favorirne l’aggiudicazione. La fattispecie si colloca nell’art. 319 c.p. (corruzione propria): l’atto è contrario ai doveri d’ufficio perché altera la concorrenza e il principio di imparzialità. La difesa, in casi analoghi, opera spesso sul terreno della prova del patto: senza un riscontro probatorio del nesso tra utilità e atto, l’ipotesi accusatoria scivola sul piano dell’art. 318 c.p. o cade.

Caso 2 — pubblico ufficiale “asservito”. Un funzionario delle entrate riceve utilità ricorrenti (regalie, prestazioni gratuite) da un commercialista in cambio di una “corsia preferenziale” generica nelle pratiche degli assistiti. Non c’è un atto specifico contrario, ma un asservimento continuativo della funzione. Dopo la riforma del 2012 è esattamente lo scenario dell’art. 318 c.p. nella formulazione attuale. Sul piano probatorio, l’accusa si regge su intercettazioni e movimenti finanziari; la difesa si concentra sulla causale delle utilità (regali leciti vs. patto retributivo).

FAQ

Qual è la differenza tra corruzione e concussione? Nella concussione (art. 317 c.p.) il pubblico ufficiale costringe il privato, che subisce e non è punibile. Nella corruzione (artt. 318-319 c.p.) c’è un patto fra le parti: entrambe sono punibili, sia il pubblico agente sia il privato corruttore.

Cosa si rischia per corruzione propria? La corruzione propria (art. 319 c.p.) è punita con la reclusione da 6 a 10 anni. Vanno aggiunte le pene accessorie — interdizione dai pubblici uffici e incapacità di contrattare con la PA — che hanno un impatto pratico spesso pari a quello della pena detentiva.

La corruzione si prescrive? Sì, ma con regole cambiate più volte. Il “blocca-prescrizione” dopo il primo grado della L. 3/2019 è stato sostituito dalla L. 134/2021 (riforma Cartabia): la prescrizione cessa con la sentenza di primo grado (art. 161-bis c.p.) e nei giudizi di impugnazione opera l’improcedibilità per superamento dei termini di durata (art. 344-bis c.p.p.). Il punto va sempre verificato sulla data del fatto e sulla disciplina in vigore, anche alla luce della riforma della prescrizione discussa in Parlamento.

Il corruttore privato è sempre punibile? Sì, nelle ipotesi di corruzione “attiva” l’art. 321 c.p. equipara la pena del corruttore a quella del pubblico ufficiale. Nell’induzione indebita (art. 319-quater) il privato è punibile, ma con pena più mite. Nella concussione (art. 317) il privato non è punibile.

Cos’è la corruzione internazionale? È la corruzione che coinvolge funzionari di Stati esteri o di organizzazioni internazionali. L’Italia l’ha tipizzata ratificando la Convenzione OCSE (L. 300/2000): la fattispecie è oggi disciplinata dall’art. 322-bis c.p., che estende le norme sulla corruzione ai funzionari esteri e internazionali, e si interseca con i procedimenti per riciclaggio e con i meccanismi di cooperazione giudiziaria internazionale.

Vuoi approfondire?

Per le materie affini si vedano in particolare l’approfondimento: riciclaggio, che con la corruzione condivide spesso lo stesso fascicolo processuale, e il peculato, che è la forma “appropriativa” del fenomeno corruttivo.

Quando l’analisi teorica deve tradursi in difesa concreta, per l’assistenza legale rivolgersi a ILA: lo studio segue procedimenti per corruzione e white collar in Italia e all’estero.